Un nuovo adempimento per le imprese che intendono beneficiare dei bonus energia ossia i crediti d’imposta introdotti dal DL 144/2022, decreto Aiuti-ter. Si tratta di una nuova comunicazione che dovrà essere effettuata da parte di tutte le imprese, anche le più piccole, le quali intendono utilizzare il nuovo bonus. Il Governo uscente, permette anche alle imprese più piccole di sfruttare il nuovo bonus per i consumi di energia elettrica e gas, tuttavia, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta residuo 2022, è subordinata alla presentazione di una comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Difatti, si tratta di un ulteriore adempimento per le imprese che tuttavia, in alcuni casi, potrà essere evitato.
L’obbligo di comunicazione sarà effettivamente operativo solo una volta che l’Agenzia delle entrate avrà fissato il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
I nuovi bonus energia nel decreto Aiuti-ter
Il decreto Aiuti-ter, all’art.1, riconosce il bonus energia anche per i consumi di ottobre e novembre 2022. In precedenza, l’art.6 del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, aveva introdotto un bonus anche per i consumi del 3° trimestre 2022; tuttavia, il nuovo decreto Aiuti-ter, ammette al bonus, per i consumi legati alla componente energetica, anche le imprese dotate di contatore da 4,5 KW in su. Infatti, in un nostro precedente articolo abbiamo parlato di bonus bollette anche per bar e ristoranti.
Dunque, anche gli esercizi commerciali più piccoli potranno sfruttare il bonus energia.
Nel complesso, quando parliamo di bonus energia facciamo riferimento a due agevolazioni:
- la prima, riconosciuta per il consumo legato alla componente energetica;
- la seconda, per il consumo di gas naturale.
Sono agevolate sia le c.d imprese energivore/gasivore, sia quelle non energivore/gasivore. Dunque sia le imprese a forte consumo di energia/gas che quelle a consumi “ridotti”.
La comunicazione al Fisco entro il 16 febbraio 2023
Il decreto Aiuti-ter, oltre a rinnovare il bonus energia, ha introdotto uno specifico adempimento in capo alle imprese che intendono beneficiarne.
In particolare, il Governo ha previsto che le imprese devono inviare al Fisco una specifica comunicazione. Tale comunicazione riguarda il credito ossia il bonus maturato nel 2022. Laddove l’impresa non dovesse rispettare l’adempimento, perderebbe la possibilità di utilizzare il credito residuo alla data del 16 febbraio 2023.
Infatti, la comunicazione andrà inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2023.
Tuttavia, sarà necessario un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con il quale saranno individuati il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
Bisogna prestare attenzione al fatto che la comunicazione non riguarda solo il nuovo bonus energia previsto dal decreto Aiuti-ter, ma anche i bonus energia previsti per i consumi di energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre. Nel complesso, questi crediti d’imposta potranno essere utilizzati dall’impresa per pagare imposte e contributi previdenziali in F24, entro il 31 marzo 2023.
Gli stessi crediti possono essere anche ceduti a soggetti terzi, comprese banche e altri intermediari finanziari. Tali soggetti utilizzano il bonus energia alle stesse condizioni applicate all’impresa cedente, sempre nel rispetto del termine del 31 marzo 2023.