L’impresa che ha maturato il bonus energia ossia i crediti energetici nel terzo e quarto trimestre 2022, nonostante la cessazione dell’attività avvenuta il 31 dicembre dello stesso anno, può ancora utilizzarli in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023. In F24 potrà pagare i debiti tributari e previdenziali riferibili all’attività svolta.
Non è ammesso l’utilizzo dei crediti per pagare i debiti fiscali “personali”.
L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n° 396/2023.
A ogni modo, la risposta non implica alcuna valutazione in merito alla spettanza del credito d’imposta che l’istante riferisce di avere maturato.
La risposta n° 396/2023 sui bonus energia da utilizzare in compensazione
Il titolare di una lavanderia/tintoria (codice ATECO 96.01.20), cessata il 31 dicembre 2022, ha riferito di avere maturato nel periodo d’imposta 2022 i seguenti bonus energia:
- codice 6970, credito imprese non energivore art. 6 DL 115/2022 (3° trimestre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 4.162,00
- codice 6985, credito imprese non energivore art. 3 DL 144/2022 (ottobre e novembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 3.596,00
- codice 6995, credito imprese non energivore art. 1 DL 176/2022 (dicembre 2022), importo maturato (e non utilizzato) € 1.846.
L’istante, inoltre ha anche inviato, il 16 marzo 2023, la comunicazione dei crediti di imposta maturati nel 2022. Così come previsto per legge. Adempimento fattibile anche in remissione in bonis.
Ciò premesso, ha chiesto all’Agenzia delle entrate se i predetti crediti d’imposta, maturati nel corso del terzo e quarto trimestre del 2022, possano essere utilizzati in compensazione nonostante l’attività d’impresa sia cessata il 31 dicembre 2022.
Bonus energia. Anche con partita iva cessata (risposta Agenzia delle entrate)
La risposta al quesito può essere data analizzando i requisiti soggettivi per accedere alle agevolazioni che il Governo ha introdotto per contrastare il caro energia.
A tal proposito, come chiarito dalla circolare n.
Ne deriva che detti crediti possono essere utilizzati per estinguere, tramite compensazione, i debiti fiscali e previdenziali riferibili all’attività d’impresa.
Dunque, la chiusura della lavanderia non implica l’estinzione dei crediti maturati.
Questi, come anticipato, potranno essere compensati:
- entro il 30 settembre 2023, ma soltanto con i debiti tributari e previdenziali riferibili alla ditta individuale,
- emergenti dalle dichiarazioni annuali dell’ultimo periodo d’imposta.
I crediti possono essere ceduti a terzi, purché la cessione riguardi l’intero importo maturato.
Nel complesso, via libera all’utilizzo del credito in compensazione, entro il termine del 30 settembre 2023, con i debiti tributari e previdenziali (Imposta sul Valore Aggiunto quarto trimestre 2022, debiti verso INPS per dipendenti aziendali, debiti verso Erario per dipendenti aziendali) riferibili alla ditta individuale.
La cessazione dell’attività non impatta sulla possibilità di utilizzo del credito nei termini previsti dal legislatore.
Non potranno essere utilizzati in compensazione i bonus maturati nei primi sei mesi del 2022 posto che gli stessi, come chiarito definitivamente dalla risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023, dovevano essere utilizzati, al più tardi, entro il 31 dicembre del 2022.
Riassumendo…
- I bonus energia possono essere utilizzati anche dall’impresa che nel frattempo ha cessato la propria attività;
- l’utilizzo potrà avvenire sempre in F24 per pagare imposte e contributi legati all’attività d’impresa non alla sfera personale;
- non possono essere più utilizzati i bonus energia relativi al 1° semestre 2022 per scadenza dei termini.