Bonus energia partite IVA, a chi spetta e come funziona

Il bonus energia partite IVA (credito d’imposta) può essere utilizzato in compensazione o ceduto (con regole stringenti) a terzi
3 anni fa
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Bonus energia partite IVA, a chi spetta e come funziona
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Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con il decreto energia (decreto – legge n.21 del 2022) sono messe in campo una serie di misure in favore anche delle partite IVA. Tra queste, il bonus energia (credito d’imposta).

Vediamo di cosa si tratta e a chi spetta.

Cos’è il bonus energia partite IVA

Il bonus energia in commento, spetta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Si sostanzia in un credito d’imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per disposizione legislativa, il bonus è:

  • irrilevante ai fini fiscali
  • cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Modalità di utilizzo: regole stringenti per la cessione

In merito alle modalità di utilizzo, è previsto che il bonus energia può essere utilizzato in compensazione oppure è cedibile a terzi.

Riguardo questa seconda possibilità è stabilito che il credito è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche
  • altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Per la cessione, le imprese beneficiarie devono chiedere il visto di conformità.

Le modalità attuative delle disposizioni per la cessione e quelle relativa alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica (anche tramite intermediario incaricato) dovranno essere definite da apposito provvedimento dell’Agenzia Entrate.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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