Bonus energia per l’efficienza energetica: guida aggiornata

Fino al 31 dicembre 2024, il bonus per l'efficienza energetica è riconosciuto con una percentuale fino all'85%
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1 mese fa
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Finita l’era del superbonus 110 si ritorna alle ordinarie regole per i bonus efficienza energetica. Di base fino al 31 dicembre 2024 sarà in vigore l’aliquota del 65% con la conferma del taglio al 50% per alcuni interventi di risparmio energetico quali ad esempio l’installazione di finestre comprensive di infissi, schermature solari e climatizzatori.

Sono confermati gli usuali adempimenti da porre in essere per ottenere la detrazione per risparmio energetico, dunque ad esempio, l’obbligo di pagamento tramite bonifico parlante e le comunicazioni obbligatorie da effettuare all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Se non si seguono queste indicazioni si rischia di perdere le agevolazioni fiscali.

In questo approfondimento ci soffermeremo sui principali requisiti da rispettare per ottenere la detrazione per risparmio energetico analizzando anche alcuni chiarimenti forniti nel corso del tempo dall’Agenzia delle entrate.

L’ecobonus. Indicazioni generali

Prima di entrare nello specifico della peculiarità del bonus per efficienza energetica, innanzitutto è necessario richiamare la norma di riferimento.

L’agevolazione è stata introdotta con l’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006). La disciplina è rettificata a oggi con le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legge 63/2013.

Possono essere oggetto di bonus tanto gli immobili abitativi tanto quelli destinati all’attività di impresa o professione. Anche gli immobili merce e quelli patrimonio rientrano tra quelli agevolabili. Si veda la risposta ADE n°769/2021 sull’ecobonus immobili merce.

Anche in tale caso è rispettata la ratio dell’agevolazione che è quella di favorire il risparmio energetico. Ora ancora di più dopo l’approvazione della c.d. direttiva green da parte dell’Unione Europea.

Chi ha diritto alla detrazione per risparmio energetico?

Dal punto di vista soggettivo anche i conviventi more uxorio o i componenti delle unioni civili hanno diritto al bonus.

Sono ammessi all’agevolazione infatti:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Il beneficio spetta a chi possiede o detiene, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento: il proprietario o il nudo proprietario il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; l’inquilino o il comodatario dell’immobile; i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa; gli imprenditori individuali, ecc.

A quanto ammonta l’aliquota base?

L’aliquota base dell’agevolazione è pari al 65%. Per ogni tipo di interventi è prevista una detrazione massima a cui corrisponde di contro una spesa massima detraibile.

Detto ciò, sono agevolati al 50% anzichè al 65%:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore; alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Ad esempio, per i lavori sull’involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) la detrazione massima è di 60.000 euro.

Il bonus efficienza energetica rafforzato

In alcuni casi, la percentuale agevolativa sale. Ciò avviene in riferimento ai lavori condominiali.

In particolare, la detrazione, da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo, è riconosciuta al:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel
    decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

In tali casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Risparmio energetico e sismabonus insieme

Sempre rispetto ai lavori condominiali, le suddette percentuali agevolative possono salire ancora se si combinano interventi di risparmio energetico e il sismabonus.

Nello specifico le detrazioni per risparmio del 70 e del 75% per gli interventi sulle parti comuni aumentano se:

  • vengono realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3;
  • sono finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.

Si passa dal 70% all’80%, se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore; all’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico. In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Quali interventi di risparmio energetico sono coperti dal Bonus?

La lista degli interventi coperti dall’agevolazione bonus efficienza energetica è piuttosto ampia.

Ad esempio, sono interventi ammessi alla detrazione per risparmio energetico:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia
  • la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
  • l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • ecc.

Sul portale Enea sono disponibili i vademecum Enea risparmio energetico per ogni singolo intervento agevolato con il bonus efficienza energetica rispetto al quale sono messi in evidenza adempimenti e requisiti per avere la detrazione.

Come ottenere le detrazioni per l’efficienza energetica?

Rispetto al bonus ristrutturazioni al 50%, la detrazione per risparmio energetico richiede qualche adempimento in più. In primis rispetto agli comunicativi che si sostanziano nell’invio all’Enea della scheda descrittiva dei lavori effettuati. Ciò deve avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori (collaudo).

Fatta salva la chance di remissione in bonis.

Andando più nello specifico, è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai prescritti requisiti tecnici (è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione, che dev’essere richiesta dopo l’esecuzione degli interventi a un tecnico abilitato non coinvolto nei lavori, non è necessaria per: la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

La scheda descrittiva da inviare all’Enea

Va compilata la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati con il bonus efficienza energetica, riportandovi:

  • i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese;
  • i dati identificativi dell’edificio;
  • la tipologia dell’intervento eseguito;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Le informazioni, assieme a quelle contenute nell’APE, come detto devono essere trasmesse all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

Attenzione però, secondo la Cassazione, vedi ordinanza 19309 del 12 luglio, l’omesso o tardivo invio della comunicazione non fa perdere l’agevolazione.

Quali sono i requisiti per accedere al Bonus?

Per ottenere l’agevolazione l’Agenzia delle entrate richiede i suddetti adempimenti. A ogni modo lo sconto fiscale non è subordinato ad alcuna espressa richiesta. Infatti, per legittimare il diritto alla detrazione è necessario compilare il quadro E del 730 o il quadro RP del modello Redditi.

Sarà necessario indicare anche i dati catastali dell’immobile oggetto dei lavori.

Con effetti dal 2025, le agevolazioni qui in esame potrebbero subire un forte ridimensionamento. Si parla di un taglio ai bonus con possibile riduzione dell’ambito oggettivo e soggettivo dell’agevolazione. A ogni modo da qui a fine ottobre si potrebbe già sapere qualcosa in più in merito.

Riassumendo…

  • L’attuale impostazione dei bonus per efficienza energetica è confermata fino al 31 dicembre 2024;
  • l’aliquota agevolativa della detrazione per risparmio energetico va dal 50% al 75%;
  • in combinazione con il sismabonus si passa dal 70% all’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico;
  • la Cassazione ritiene che l’omesso o tardivo invio della comunicazione all’Enea non fa perdere l’agevolazione bonus efficienza energetica.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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