Dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 per il rifacimento della facciata esterna di casa non esiste più il bonus facciata. Questa detrazione fiscale è tramontata con le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per chi fa tale genere di lavori nel 2023 è possibile ripiegare sul bonus ristrutturazione 50%.
Ad ogni modo anche se il bonus facciata non esiste più non significa che non bisogna più averci a che fare. Infatti, il bonus comunque, al pari degli altri bonus edilizi, si concretizza in una detrazione fiscale da spalmare in più anni d’imposta (salvo il caso in cui si è optato per sconto in fattura o cessione del credito).
Detrazione diversa per anni diversi
Il bonus facciata è nato nel 2020. È una detrazione fiscale, da godere in 10 quote annuali di pari importo, riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati al rifacimento della facciata esterna degli edifici.
Successivamente è stato prorogato anche alle spese sostenute nel 2021 e 2022. Quello che cambia tra un anno e l’altro è la percentuale di detrazione. In particolare, per le spese sostenute nel 2020 e 2021 lo sgravio è pari al 90%. Per quelle sostenute, invece, nel 2022, la detrazione è del 60%.
Prevista la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito. Opzioni queste che nel campo dei bonus edilizi, non sono più ammesse dal 17 febbraio 2023 (decreto-legge n. 11 del 2023).
Due sono le condizioni fondamentali per avere il bonus, ossia:
- l’edificio oggetto dei lavori deve essere situato nelle zone A e B del comune (come indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali
- il pagamento delle spese deve risultare da bonifico parlante.
Il bonus facciata nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022)
Coloro che non hanno optato per sconto in fattura o cessione del credito, dunque, godono del bonus facciata nella forma della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche).
Lo sgravio, come detto, è spalmato in 10 quote annuali di pari importo. Questo significa che nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) dovrà indicare il bonus facciata chi ha sostenuto spese nel:
- 2020 – beneficerà nel 730/2023 della terza quota delle 10 previste (la misura della detrazione è 90% della spesa)
- 2021 – beneficerà nel 730/2023 della seconda quota delle 10 previste (la misura della detrazione è 90% della spesa)
- 2022 – beneficerà nel 730/2023 della prima quota delle 10 previste (la misura della detrazione è 60% della spesa).
Riassumendo…
- il bonus facciata è una detrazione fiscale da spalmare in 10 quote annuali di pari importo
- spetta per spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022
- la detrazione è 90% per le spese 2020 e 2021 e 60% per le spese 2022
- nel 730/2023 (anno d’imposta 2022) trova spazio la terza quota delle spese sostenute nel 2020; la seconda quota delle spese sostenute nel 2021; la prima quota delle spese sostenute nel 2022
- era prevista la possibilità di optare per sconto in fattura o cessione del credito.