Oggi, nel 2023, chi paga spese per lavori di rifacimento della facciata esterna di casa non può più avere il bonus facciate. Questo bonus edilizio, infatti, è rimasto in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Ma cosa succede in caso di spese ammesse al bonus facciate con acconto pagato nel 2022 e saldo nel 2023? Per il saldo del 2023 la detrazione è persa?
Come è cambiato lo sgravio fiscale
Il bonus facciate rientra tra quelli edilizi pervisti per lavori sulla casa. Introdotto con le spese sostenute nel 2020 per lavori finalizzati al rifacimento della facciata esterna degli edifici.
La misura della detrazione, quando fu introdotta era del 90%. Poi il legislatore ha prorogato il beneficio anche alle spese del 2021 lasciando inalterata la percentuale del 90% di sgravio.
L’ultima proroga è stata per le spese 2022. In tal caso, tuttavia, ne è stata ridotta la percentuale di detrazione dal 90% al 60%. Quindi, il quadro aggiornato del bonus facciate prevede che questi spetti nella misura del:
- 90% per spese pagate nel 2020 e 2021;
- 60% per spese pagate nel 2022.
Bonus facciate, se l’acconto è pagato nel 2022 e il saldo nel 2023
Per spese sostenute dal 1° gennaio 2023 il bonus facciate non esiste più. Tuttavia, il contribuente per tali oneri può ripiegare sull’altro bonus edilizio, ossia la detrazione per lavori di ristrutturazione 50% anch’esso da spalmare in 10 quote annuali di pari importo.
A differenza del bonus facciate che non prevede limiti di spesa, il bonus ristrutturazione 50% si applica su un limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare. Si tenga presente che la detrazione 50% è in vigore fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Come le altre detrazioni fiscali, anche il bonus facciate va per cassa. Quindi, per determinare se spetta o meno e per capire la percentuale di spettanza, bisogna verificare l’anno d’imposta in cui è stata “pagata” la spesa. Ciò a prescindere da se trattasi di acconto o saldo.
Ne consegue che:
- per la spesa pagata nel 2022 come “acconto”, si può applicare il bonus facciate 60% da spalmare in 10 quote annuali a partire dalla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022)
- per la spesa pagata nel 2023 come “saldo”, il contribuente non può avere il bonus facciate ma può avere il bonus ristrutturazione 50% anch’esso da spalmare il 10 quote annuali di pari importo a partire dalla Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023).
Riassumendo…
- il bonus facciate non esiste più dalle spese pagate a partire dal 1° gennaio 2023
- per spese pagate nel 2020 e 2021 la percentuale di detrazione fiscale è 90%
- per spese pagate nel 2022 la percentuale di detrazione è 60%
- per l’acconto pagato nel 2022 spetta il bonus facciate 60%
- per il saldo pagato nel 2023 non c’è bonus facciate ma si può avere quello di ristrutturazione 50%.