Il bonus facciate spetta anche per i lavori terminati nel 2022. A condizione che entro il 31 dicembre le spese per i lavori siano effettivamente pagate.
Si è espressa in tal senso il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso di un’interrogazione parlamentare.
Il bonus facciate: anche con sconto in fattura e cessione del credito
Grazie alla previsioni di cui all’art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, anche per il bonus facciate è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito pari alla detrazione spettante al contribuente.
Nello specifico, in luogo della detrazione, il contribuente può optare:
- per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’opzione può essere esercitata anche per stato di avanzamento lavori, SAL.
Sulla base dei precedenti chiarimenti fornito dal MEF, lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta deve avvenire per SAL, solo per il superbonus 110. Non per gli altri bonus.
Il bonus facciate 2021 anche per i lavori terminati il prossimo anno
In risposta all’interrogazione parlamentare n° 5-06751 del 20 ottobre, il MEF ha chiarito che:
- è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate,
- non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori.
Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento.
Dunque, il bonus facciate spetta anche per i lavori terminati nel 2022. A condizione che, se si opta per lo sconto in fattura, entro il 31 dicembre siano pagate le spese non coperte dalla detrazione ossia il 10%.
La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita. Ciò anche se il contribuente ha optato per lo sconto in fattura/cessione del credito. Importo maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.