Il bonus facciate non c’è più, nel senso che non può essere goduto sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2023. L’ultima manovra di bilancio non lo ha rinnovato. Lo sgravio fiscale per spese sostenute a fronte di lavori fatti sulla facciata esterna degli edifici è possibile solo sulle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Per le spese 2020 e 2021 la detrazione fiscale è del 90%. Su quelle sostenute nel 2022, invece, la percentuale di sgravio è scesa al 60%.
Non sono previsti limiti massimi di spesa. La detrazione si gode in 10 quote annuali di pari importo.
Condizione importante per godere del bonus facciate, ricordiamo, è che l’immobile oggetto dei lavori si trovi nelle zone A e B del comune (come indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Ad ogni modo, anche se sulle spese 2023 per lavori fatti sulla facciata non è possibile avere il bonus facciate, per gli stessi lavori è previsto il bonus ristrutturazione 50%.
Il bonifico deve essere parlante
Anche per il bonus facciate, così come per gli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, superbonus, ecc.), è necessario che la spesa risulti pagata tramite il c.d. bonifico parlante. Si tratta del bonifico bancario/postale, da cui devono risultare:
- la causa di versamento riconducibile al tipo di detrazione di cui si deve godere
- i dati fiscali del beneficiario del bonus
- i dati fiscali del destinatario del bonifico (impresa/fornitore).
E’ una tipologia di bonifico soggetto a ritenuta d’acconto nella misura dell’8%. Ciò sta significando che il destinatario dell’operazione di pagamento (impresa/fornitore dei lavori) riceverà la somma sul proprio conto corrente già decurtata di tale ritenuta.
E’ possibile utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione) o di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Come salvare il bonus facciate in caso di bonifico sbagliato
In merito alla causale di versamento per il bonifico relativo al bonus facciate si consiglia di inserire il riferimento normativo che prevede questo tipo di beneficio fiscale. In particolare si tratta di
Commi 219-224 Legge 160/2019 – Bonus facciate
Nella Risposta n. 214 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il bonus facciate quanto già deciso per altri bonus casa laddove si dovesse sbagliare a fare il bonifico. In dettaglio, queste le regole
- se si sbaglia la causale (ad esempio si indica quella per l’ecobonus ordinario, invece che quella del bonus facciate), il diritto al bonus facciate non è compromesso e non bisogna nemmeno correggere il bonifico (Circolare n. 28/E del 2022)
- laddove la NON completa compilazione del bonifico bancario/postale NON permetta alla banca/posta di operare la ritenuta dell’8% allora la conseguenza sarà che chi fa il bonifico NON potrà godere del bonus.
In questa seconda ipotesi, tuttavia, sono ammesse due strade per rimediare. La prima è quella di ripetere il bonifico facendolo in modo corretto.
La seconda entra in gioco nel caso in cui non si possa ripetere il bonifico. In tale situazione è possibile farsi rilasciare dall’impresa/fornitore una dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.