La possibilità di pagare le spese agevolate con il bonus facciate entro fine anno per poi terminare i lavori successivamente, non deve togliere l’attenzione da quelle che sono le conseguenze in caso di mancato completamento dei lavori.
Infatti, rischiano non solo i contribuenti, ma anche le imprese che applicano lo sconto in fattura o avallano la cessione del credito bonus facciate pari alla detrazione spettante.
Il bonus facciate anche per lavori tardivi
In risposta all’interrogazione parlamentare n° 5-06751 del 20 ottobre, il MEF ha chiarito che: è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate, non sia previsto un pagamento per stato di avanzamento lavori, SAL.
Sul Superbonus, entro il periodo di vigenza dell’agevolazione, è necessario corrispondere un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo. Ancorché i lavori siano tardivi ossia saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.
Sul bonus facciate, il Mef, sentita l’Agenzia delle entrate, ha ammesso l’esercizio dell’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento. Ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati. Dunque, il bonus facciate spetta anche per i lavori terminati nel 2022. A condizione che, se si opta per lo sconto in fattura, entro il 31 dicembre siano pagate le spese non coperte dalla detrazione ossia il 10%.
I contribuenti hanno interesse a pagare le spese entro il 31 dicembre. In tal modo, potranno beneficiare dell’aliquota agevolativa del 90%; dal prossimo anno, in base alle attuali previsioni del DDL di bilancio 2022, l’aliquota scenderà al 60%.
Cosa succede se i lavori non vengono completati?
Ebbene, fermo restando quanto detto finora sulla possibilità di pagare le spese entro il 2021 e terminare i lavori dopo, va analizzata la situazione in cui i lavori non vengono completati.
Si perde la detrazione?
In tali casi, se non si effettuano gli interventi, anche con spese già pagate, il Fisco provvede al recupero della detrazione indebitamente fruita. Sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi. Inoltre, si applicano le sanzioni, ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.