Anche per i lavori che danno diritto al bonus facciate occorre, in alcuni casi, effettuare la comunicazione all’ENEA a fine lavori. Vediamo quando.
Detrazione, sconto o cessione del credito
Il bonus facciate si concretizza in una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B del comune oppure in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Per ora l’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Inoltre, il legislatore prevede la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il bonus facciate con risparmio energetico
La normativa di riferimento prevede che i lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus.
In dettaglio è richiesto che:
- devono essere rispettati i requisiti indicati nel D.M. 26 giugno 2021.
- i valori di trasmittanza termica iniziali (U) devono essere superiori ai valori limite riportati nella tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020
- i valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26 giugno 2015, devono essere:
- inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020
- inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6 agosto 2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.
Inoltre occorre rispettare, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
La comunicazione all’ENEA
Laddove i lavori che danno diritto al bonus facciate soddisfano i requisiti di cui al paragrafo precedente occorre effettuare la comunicazione all’ENEA della scheda descrittiva redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Tale comunicazione è da farsi entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo degli interventi attraverso il portale https://detrazionifiscali.enea.it/.
Potrebbero anche interessarti: