Sono state finalmente pubblicate le istruzioni per usufruire del bonus facciate 2020. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 14 febbraio ha messo a disposizione dei contribuenti la guida completa per poter fruire della detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020.
La circolare fa quindi ampia chiarezza sulla tipologia degli interventi e su come beneficiarne fornendo altresì i primi chiarimenti sugli adempimenti da seguire, sugli interventi agevolabili e sui soggetti che possono accedere al beneficio.
Bonus facciate, ambito di applicazione
Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. L’agevolazione, pertanto – sottolinea l’Agenzia delle Entrate – riguarda “gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Tra i lavori agevolabili rientrano quelli per il rinnovo e consolidamento della facciata esterna dell’edificio, inclusa la mera tinteggiatura o pulitura della superficie, e lo stesso vale per i balconi o per eventuali fregi esterni. E ancora, lavori sulle grondaie, sui pluviali, sui parapetti, sui cornicioni e su tutte le parti impiantistiche coinvolte perché parte della facciata dell’edificio“.
I lavori correlati e installazione ponteggi
L’Agenzia delle Entrate precisa anche che beneficiano della detrazione “anche le spese correlate agli interventi e alla loro realizzazione, ad esempio perizie, sopralluoghi, progettazione dei lavori, installazioni di ponteggi, ecc. Anche gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio rientrano nel campo del bonus facciate“.
Casi di esclusione del bonus facciate
La detrazione del 90% riguarda solo la sistemazione delle parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata (es. cavi dei condizionatori o dell’antenna). Sul resto degli impianti spetta la detrazione del 50%. Così come per le coperture orizzontali, come lastrici e terrazze, che non sono parte della facciata esterna, il muro di cinta o eventuali recinzioni dell’edificio. Sono escluse dal bonus facciate anche le tende e le schermature solari che rientrano, invece, negli incentivi previsti per l’ecobonus. Sono infine esclusi anche i lavori sul tetto poiché le coperture non fanno parte della facciata esterne che rientrano, invece, nel bonus ristrutturazioni edilizie o eco bonus.
Bonus facciate anche per gli affittuari
Una novità importante riguarda i soggetti che possono fruire del bonus facciate. Fra questi vi è anche l’affittuario, purché sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. In pratica è sempre il proprietario dell’immobile che ha il diritto a beneficare degli sconti, ma questi può cederlo all’inquilino con accordo scritto. È obbligatorio, quindi, conservare ed esibire, se richiesta dagli uffici, tutta la documentazione relativa ai lavori e alla cessione del diritto al bonus, tra cui i documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, ecc.