Possono beneficiare del bonus facciate tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Da qui, è ‘ lecito chiedersi se possa rientrare nella spesa sulla quale calcolare la detrazione anche l’Iva esposta in fattura.
Il bonus facciate
Il bonus facciate è una detrazione Irpef prevista dalla Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020.
Vi rientrano tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. Immobili di qualsiasi categoria catastale. La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
L’agevolazione opera nella misura del 90% sulle spese sostenute:
- per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti,
- di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Indicazioni operative rinvenibili sul portale dell’Agenzia delle entrate.
Bonus facciate: anche l’Iva è detraibile se rimane a carico
La detrazione del 90% spetta su tutta la spesa sostenuta.
E’ lecito chiedersi se possa rientrare nella spesa sulla quale calcolare la detrazione anche l’Iva esposta in fattura.
Innanzitutto, dobbiamo partire dall’assunto che possono beneficiare della detrazione anche i soggetti titolati di partita iva.
Da qui, se la spesa è sostenuta nella propria sfera privata, l’Iva concorre alla spesa detraibile al 90%. Ad esempio, se la fattura presenta un imponibile di 50.000 euro più l’Iva, anche quest’ultima sarà detraibili ai fini Irpef al 90%. Al contrario, laddove sia sostenuta per un immobile d’impresa/professione ossia riconducibile a un’attività che consente la detrazione dell’Iva ex art.19 del DPR 633/72, decreto Iva, la stessa non concorrerà alla detrazione bonus facciate.
Detto ciò, anche per il bonus facciate è possibile optare per lo sconto in fattura (su consenso dell’impresa) o la cessione del credito.