Bonus facciate, l’Agenzia Entrate recepisce le novità: ecco la guida aggiornata

E’ disponibile la guida aggiornata sul bonus facciate resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. Il documento recepisce alcune novità
3 anni fa
1 minuto di lettura
Cosa succede se non si riescono a finire i lavori con il 110: vanno pagati dal committente?
Cosa succede se non si riescono a finire i lavori con il 110: vanno pagati dal committente?

L’Agenzia delle Entrata recepisca le novità sul bonus facciate aggiornando la relativa guida messa a disposizione sul proprio sito istituzionale.

Ricordiamo in premessa che il bonus facciate si concretizza in una detrazione fiscale del 90% da applicare sulle spese sostenute per interventi di rifacimento della facciata esterna (visibile) degli edifici, compresi quelli di sola pulitura e tinteggiatura.

La proroga del bonus facciate

Lo sgravio fiscale per i lavori sulla facciata è stato introdotto a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 ed era previsto fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020.

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha poi prorogato il bonus facciate anche alle spese 2021 ed ora si auspica in una ulteriore proroga per i prossimi anni.

Il beneficio, si sostanzia in una detrazione IRPEF da godere in 10 quote annuali di pari importo e a differenza degli altri bonus casa (bonus 110, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc.) non prevede limiti massimi di spesa.

Sconto in fattura e cessione del credito

Oltre alla proroga alle spese 2021, la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate recepisce anche la novità introdotta con l’art. 121 del decreto Rilancio. In dettaglio la disposizione normativa stabilisce che anche per il bonus facciate, limitatamente alle spese 2020 e 2021, il beneficiario può optare in luogo della detrazione fiscale, per:

  • lo sconto in fattura da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
  • la cessione del credito a terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.

Con riferimento alla cessione del credito si precisa che la cessione è ammessa anche per le sole rate residue (ad esempio è ammesso che la prima quota del bonus facciate si goda come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e poi si proceda alla cessione delle altre 9 quote residue).

La guida aggiornata sul bonus recepisce altresì i chiarimenti già forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate in eventuali documenti di prassi emessi fino ad oggi (Circolari e Risposte).

Potrebbero anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

El Salvador declassato a causa dei Bitcoin
Articolo precedente

Moody’s taglia il rating di El Salvador anche a causa di Bitcoin

rottamazione cartelle
Articolo seguente

Stralcio cartelle fino a 5.000 euro: beneficiari e requisiti da rispettare