Il singolo condòmino, se autorizzato dagli altri condòmini, può pagare per intero le spese per il rifacimento della facciate dell’edificio condominiale e usufruire del bonus facciate sul totale della spesa sostenuta. L’autorizzazione non deve per forza avvenire attraverso l’assemblea condominiale ma è valido anche l’impegno assunto tramite l’atto di compravendita degli immobili oggetto di lavori.
In sintesi, sono queste le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 628 del 28 settembre.
La risposta n° 628 del 28 settembre: il bonus facciate per l’unico condòmino
La risposta n° 628 del 28 settembre prende spunto da apposita istanza di interpello.
Nello specifico, una Fondazione ha venduto diverse unità immobiliari in diversi edifici di cui era totalmente proprietaria. Con conseguente costituzione di condomìni ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile. Restando tuttavia proprietaria di alcune unità rimaste invendute. Negli atti di compravendita, la Fondazione ha assunto espressamente l’impegno ad eseguire alcuni lavori sul complesso immobiliare e che tale impegno è stato accettato da tutti gli altri proprietari delle unità abitative.
L’istante conferma che l’impegno all’esecuzione dei lavori, a propria cura e spese, risulta dal rogito di compravendita. Dunque non da una delibera condominiale. Così come invece prevede il codice civile.
Detto ciò, la Fondazione ha chiesto all’Agenzia delle entrate di chiarire se:
- in qualità di condomino, intestatario delle fatture e, dopo avere sostenuto integralmente le relative spese, fruire del bonus facciate per l’intero sulla base dell’impegno assunto negli atti di compravendita;
- provvedere autonomamente e direttamente, in luogo dell’amministratore del condominio, agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato le norme del codice civile in merito alla ripartizione delle spese condominiali (in base alle tabelle millesimale), art.1123 c.c.
Da qui, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, il singolo condòmino potrà fruire della detrazione bonus facciate per il totale delle spese sostenute.
Ciò, a condizione che:
- l’impegno della fondazione ad eseguire i lavori a proprie spese e in autonomia gestionale risulti dal rogito notarile e
- sia stato accettato ed autorizzato da tutti gli altri proprietari dell’edificio.
Il singolo condòmino dovrà provvedere in prima persona agli adempimenti connessi alla fruizione dell’agevolazione bonus facciate. A condizione che sia stato a ciò delegato, che gli adempimenti siano posti in essere in nome e per conto del condominio e che le fatture siano intestate al condominio. Trattandosi, comunque, di lavori eseguiti sulle parti comuni.