Il bonus facciate spetta a fronte di spese fatte per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi.
Sono ammessi solo gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La domanda che spesso si ci pone, visto che ai fini del bonus facciate deve trattarsi di una parte visibile dell’edificio, è se rientra anche la pavimentazione dei balconi.
Bonus facciate balconi: i lavori per la pavimentazione
Per il bonus facciate balconi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.
Inoltre il bonus facciate compete anche a fronte di lavori di rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Il bonifico per il bonus facciate balconi
Ricordiamo che il bonus facciate si sostanzia in una detrazione fiscale pari al 90% della spesa sostenuta (non è previsto limite massimo) da godere in 10 quote annuali di pari importo. Ai fini del beneficio il pagamento dell’onere deve risultare da bonifico parlante ossia quello da cui si evincono:
- la causale del versamento
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
A tale scopo possono essere utilizzati i modelli di bonifico già predisposti per il bonus ristrutturazione o ecobonus.
Sconto in fattura o cessione del credito
Per le spese sostenute nel 2020 e 2021, il beneficiario può optare, in luogo della detrazione fiscale, per:
- lo sconto in fattura accordato da parte della stessa impresa che esegue i lavori, la quale poi recupera l’importo nella forma del credito d’imposta da poter utilizzare in compensazione o da poter cedere a terzi (inclusi istituti di credito e finanziari)
- la cessione del credito verso terzi, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari. Il cessionario (ossia chi riceve il credito) può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
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