Il contribuente che intende mettere a nuovo soltanto la superficie esterna corrispondente alla sua abitazione e non l’intera facciata dell’edificio, può ottenere il bonus facciate.
Non importa che i lavori riguardino solo una parte dell’edificio.
Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 838/2021.
Il bonus facciate per i lavori parziali
Con la risposta n° 838, l’Agenzia delle entrate affronta la situazione in cui il bonus facciate sia richiesto solo in riferimento a lavori che riguardano parte dell’edificio.
Nello specifico, la situazione analizzata è la seguente.
Un contribuente è comproprietario, unitamente alla moglie, di un appartamento sito al primo piano di un edificio (composto anche di altre unità abitative di proprietà di terzi) che non è mai stato costituito formalmente in condominio. Considerato che alcuni appartamenti dell’edificio sono stati già oggetto di interventi di ristrutturazione che hanno riguardato esclusivamente le porzioni della facciata ad essi riferibili, previo rilascio dei titoli abilitativi da parte delle autorità amministrative competenti, lo stesso contribuente anche con riferimento al suo appartamento, intende eseguire dei lavori. Lavori che riguarderanno esclusivamente la porzione di facciata che interessa tale unità immobiliare si sua proprietà.
Da qui, ha chiesto lumi all’Agenzia delle entrate sulla possibilità di usufruire del bonus facciate.
Il parere dell’Agenzia delle entrate
Secondo l’Agenzia delle entrate, il fatto che l’intervento sia solo parziale non è da ostacolo alla spettanza dell’agevolazione. Dunque si al bonus facciate, anche se gli interventi non interessano l’intera facciata dell’edificio visibile da suolo pubblico.
Chiarimenti più specifici, sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate in merito al fatto che il contribuente ha dichiarato che l’edificio non è stato costituito formalmente in condominio.
In tale caso, serve comunque la delibera assembleare che autorizza i lavori?
Ebbene, con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 è stato precisato che, ai fini della fruizione del bonus facciate per interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, è necessario conservare ed esibire la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori nonché la ripartizione delle spese tra i condomini in base alla tabella millesimale o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt.
Inoltre, non rileva il fatto che il condominio non sia stato formalmente costituito. A tal fine:
secondo una consolidata giurisprudenza, la nascita del condominio si determina automaticamente, senza che sia necessaria alcuna deliberazione, nel momento in cui più soggetti costruiscano su un suolo comune ovvero quando l’unico proprietario di un edificio ne ceda a terzi piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva, realizzando l’oggettiva condizione del frazionamento. Inoltre, tale chiarimento riguarda anche il cd. “condominio minimo“.
Nel caso specifico del contribuente in parola, sarà necessaria la delibera condominiale. Dunque, non è condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente. Quest’ultimo riteneva che sarebbe stato sufficiente inviare agli altri condòmini una semplice raccomandata di avviso inizio lavori.