Bonus facciate per la tinteggiatura della recinzione e del cancello. Cosa c’è di vero?

In questi giorni sta circolando la notizia che i lavori di tinteggiatura della recinzione e del cancello rientrano nel bonus facciate.
3 anni fa
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Bonus facciate
Foto © Pixabay

Bonus facciate per la tinteggiatura della recinzione e del cancello. Cosa c’è di vero? In questi giorni sta trapelando la voce che i lavori di tinteggiatura della recinzione e del cancello rientrano nel bonus facciate. La norma di riferimento prevede che sono agevolati gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Ecco cosa c’è di vero.

Il bonus facciate

Tra i vari bonus edilizi che stanno riscontrando maggior successo, vi rientra sicuramente il bonus facciate (Legge di bilancio 2020).

L’agevolazione bonus facciate consiste in una una detrazione d’imposta del 90%. Sono agevolati  gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Il bonus spetta sia a chi paga l’Irpef sia chi a chi paga l’Ires (le società). Se l’immobile non presenta abusi edilizi.

In base a quanto previsto dalla norma e dalla guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus facciate, la detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale.

Bonus facciate per la tinteggiatura della recinzione e del cancello. Cosa c’è di vero?

In base a quanto detto sopra, perr usufruire del “bonus facciate” gli interventi devono essere finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” di edifici esistenti e ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.

1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Tali interventi, inoltre, devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi” (articolo 1 comma 121 della legge n. 160/2019).

Pertanto, non costituendo interventi su strutture opache della facciata, non sono ammesse al beneficio le spese sostenute, per esempio, per interventi su finestre, grate, portoni e  tetti ecc.

Noi di investire oggi riteniamo che l’esclusione valga anche per i lavori di tinteggiatura della recinzione e del cancello.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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