Bonus Facciate, rientrano anche le spese accessorie?

Ai fini del “Bonus Facciate, risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori?
4 anni fa
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Bonus facciate
Foto © Pixabay

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 191 a un interpello di un contribuente del 23 giugno 2020: “Bonus Facciate – spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie – Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto “bonus facciate”.

L’istante, fra le tante cose, pone all’Ade il seguente quesito: ai fini del “bonus facciate, risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali ecc? Ecco la risposta dell’Ade.

 

Rientrano nel Bonus Facciate anche le spese sostenute per opere accessorie

L’Ade, con la risposta all’interpello sopra citato, chiarisce che: “rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle indicate dall’Istante, per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali. Il “bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate”.

In generale, le spese relative all’esecuzione di tali opere rientrano nel “bonus facciate” se vengono

rispettati i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e “i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l’involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008”. “Ai medesimi fini, è necessario, altresì, che siano applicate le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus” e, nello specifico quelle indicate negli articoli 4 e 7 del citato decreto 19 febbraio 2007”.

 

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