Il bonus facciate, come noto, è stato prorogato anche per l’anno 2021, fermo restando i soggetti che ne possono beneficiare. Ricordiamo che il bonus in commento si sostanzia in una detrazione fiscale (IRPEF ed IRES) pari al 90% delle spese sostenute per il rifacimento e restauro della facciata esterna (e visibile) dell’immobile situato in zona A o B del comune.
La detrazione è da godere in 10 quote annuali di pari importo, con possibilità, per le spese 2020 e 2021, di optare per lo sconto diretto in fattura oppure per la cessione del credito (art. 121 del decreto Rilancio).
Sono ammessi al beneficio tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, ecc.) l’immobile oggetto dei lavori. In dettaglio, sono ammessi al bonus facciate:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- società semplici
- associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La tassazione del reddito delle società di persone
Tra i beneficiari, dunque, rientrano anche le società di persone per lavori fatti sugli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa.
Le società di persone, come noto, a fini fiscali, applicano il c.d. regime di tassazione per trasparenza, in base al quale, il reddito societario è imputato a ciascuno dei soci in funzione della quota di partecipazione societaria ed indipendentemente dalla distribuzione.
Esempio
Una società è composta da 4 soci, ciascuno detentore di una quota societaria del 25%. La società consegue un reddito di 20.000 euro. In base al principio della trasparenza fiscale, dunque, tale reddito è attribuito in capo a ciascuno socio per 50.000 euro ciascuno, e ciascuno di essi lo dichiarerà nel proprio Modello Redditi PF assoggettandolo a tassazione IRPEF.
Bonus facciate per le società di persone: vale il principio di trasparenza fiscale
Il principio di trasparenza fiscale trova applicazione anche con riferimento al bonus facciate. Infatti, laddove la società dovesse realizzare lavori sulla facciata dell’immobile strumentale all’attività, ai fini del bonus in esame, rilascerà ai propri soci il prospetto in cui indicherà anche l’importo delle spese sostenute a tal fine e che sono ripartite tra i soci stessi in funzione della rispettiva quota di partecipazione societaria.
Ciascuno di essi, nel proprio Modello Redditi PF, indicherà al rigo RP41 il codice fiscale della società partecipata; la quota di spesa di propria competenza ed i dati catastali dell’immobile oggetto degli interventi.
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