Con la risposta all’interpello n. 522 del 4 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus facciate.
In questo caso, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione può essere concessa soltanto in relazione alle pareti visibili, anche se solo parzialmente.
Il quesito del contribuente
L’istante è un condominio costituito da una palazzina residenziale multipiano a blocco. La stessa è priva di chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, appartenente ad un complesso residenziale composto da più palazzine che si affacciano su strade private interne, visibile solo parzialmente dalla strada pubblica.
L’istante chiede se, per tutte le quattro facciate esterne, può accedere al cosiddetto Bonus facciate, per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.
Bonus facciate solo per gli interventi sulle pareti esterne visibili
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire una chiara risposta al contribuente, cita alcuni documenti di prassi. In particolare, la circolare n. 2/2020, dove vengono chiarite le modalità di applicazione del bonus facciate.
La circolare 2/2020, sostanzialmente, ha specificato che sono ammessi al bonus facciate:
“gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.
Sono state escluse, Invece, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
In conclusione, ai fini del bonus facciate le pareti nascoste completamente, anche se costituenti il perimetro esterno degli edifici, non concorrono al miglioramento del decoro urbano e, per questo motivo, non sono agevolabili.
Tanto premesso, nel caso dell’istante, la detrazione non può essere concessa sull’intero perimetro della palazzina, ma solo in relazione alle pareti visibili, anche se solo parzialmente.
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