Il fatto che il bonus facciate escluda gli interventi su finestre, serramenti, infissi e vetrate, potrebbe essere un’occasione persa. A puntare il dito contro questa limitazione della detrazione 90% è stata anche Finco, la Federazione delle imprese per le Costruzioni (della quale sono soci Acmi, Anfit, Assites e Unicmi). Il riferimento al tipo di interventi nel bonus facciata è contenuto nel secondo pacchetto di emendamenti al ddl Legge di Bilancio 2020 presentato alla Commissione Bilancio del Senato dai due Relatori Rossella Accoto (5S) e Dario Stefàno (Pd).
Angelo Artale, direttore Finco, ha scritto al senatore Gianni Girotto, presidente della 10.a Commissione Bilancio ricordando:
“faccio riferimento al nostro recente incontro, in cui Le avevamo evidenziato taluni aspetti che penalizzano due importanti componenti dell’efficienza energetica quali infissi e schermature solari (retrocessi al 50% al posto dell’iniziale 65%), per sottolineare l’ulteriore penalizzazione contenuta nell’emendamento depositato dai Relatori che include le superfici opache ed esclude dal bonus maggiorato quelle trasparenti come infissi e schermature dall’ambito del bonus in oggetto”.
Lettura positiva, invece, del punto dell’emendamento in cui si prevede il raccordo con la legislazione energetica al comma 2. Più nello specifico si legge: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015”. Qualche perplessità, a ben vedere, genera anche questo passaggio: si parla di trasmittanza termica (ma di che cosa?); inoltre si fa riferimento alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010, pubblicato nel supplemento ordinario n. 35 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2010. Insomma i parametri usati risalirebbero a dieci anni fa piuttosto che rifarsi ai valori delle Tabelle del Decreto Requisiti minimi e in particolare all’Appendice B (Allegato 1, Capitolo 4) sui Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a riqualificazione energetica.
Manca inoltre qualsiasi riferimento al coefficiente H’t contenuto nel Decreto 26 giugno 2015 che ha fatto letteralmente disperare progettisti e costruttori.
Inoltre critiche anche per il passaggio in l’emendamento, indicando le zone A e B, circoscriverebbe territorialmente il bonus facciata. La definizione delle suddette zone, stando al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si riferisce a:
A) zone di particolare valore storico, artistico o ambientale o zone contenenti porzioni di aree di questo tipo qualora esse siano da considerarsi parte integrante;
B) zone totalmente o parzialmente edificate diverse da A).