Tra i beneficiari dei bonus fiscali per i lavori sulla casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus 110% ecc.), vi rientra anche il locatario e il comodatario, a condizione che:
- questi soggetti effettivamente sostengano le spese che danno diritto al beneficio
- il contratto di locazione o comodato sia regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.
Cosa succede se nel corso degli anni in cui si sta godendo della detrazione fiscale, dovesse cessare il contratto di locazione o comodato?
E cosa, invece, nel caso in cui durate il periodo di fruizione dovesse avvenire il decesso del locatario o comodatario?
Bonus fiscali sulla casa nella locazione o comodato: le regole da seguire
Nella prima ipotesi, come si legge anche dalla Circolare n.19/E del 2020, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto all’agevolazione dell’inquilino o del comodatario che ha eseguito gli interventi, il quale continuerà a fruire della detrazione fino alla conclusione del periodo di godimento.
In merito alla seconda casistica, sempre dal menzionato documento di prassi, si evince che, in caso di locazione, le quote residue di detrazione si trasferiscono all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l’eredità), la detrazione residua andrà persa.
In linea generale, la detrazione non si trasferisce, invece, agli eredi del comodatario in quanto non subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante, questi potrà portare in detrazione le rate residue poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.
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