Quando i lavori edilizi che danno diritto alle detrazioni fiscali (bonus ristrutturazione, bonus facciate, superbonus 110%, ecc.) sono eseguiti sull’edificio condominiale o su parti comuni del condominio, per la ripartizione delle spese trova applicazione la disposizione contenuta all’art. 1123 del codice civile, dove espressamente è stabilito che
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Dunque, ciascuno condomino è chiamato a partecipare alla spesa in base ai propri millesimi di proprietà ed in base a ciò avrà anche diritto alla relativa detrazione fiscale (a condizione che l’importo di spesa sia effettivamente versato).
La deroga al principio di ripartizione delle spese condominiali
Cosa succede se uno o più dei condomini non intende partecipare alle spese? È possibile derogare alla regola di cui all’art. 1123 del c.c. accordandosi in modo tale che la spesa non sostenuta da un condomino sia ripartita tra gli altri abitanti del condominio?
Al riguardo la risposta è affermativa. Infatti, è ammesso derogare, con accordo scritto, alla citata regola, permettendo il sostenimento delle spese solo ad una parte dei condomini in deroga al criterio legale di ripartizione di cui sopra.
In questo modo, dei bonus fiscali che ne derivano ne godranno solo coloro che effettivamente hanno partecipato agli oneri, mentre ne saranno esclusi coloro che non hanno inteso parteciparvi.
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