Prorogato il cosiddetto Bonus Formazione 4.0, il credito d’imposta per le spese relative ai costi del personale (costo del lavoro) impegnato in corsi di formazione, pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
La misura è stata recentemente inserita in Legge di Bilancio 2020 e, sostanzialmente, non porta modifiche rispetto agli anni passati. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus formazione 4.0
Il bonus formazione 4.0 è una misura economica atta a supportare la spesa per la formazione del personale dipendente in modo da aumentare tutte quelle competenze sulle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, le cosiddette “tecnologie abilitanti”.
L’incentivo consiste in un credito d’imposta per le spese relative ai costi del personale (costo del lavoro) impegnato in corsi di formazione, pattuiti attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Esso è riconosciuto in misura del:
- 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese;
- 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese;
- 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese.
Il bonus formazione 4.0 può essere aumentato, fino ad un massimo del 60%, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Le cosiddette tecnologie abilitanti previste nel Piano industria 4.0 sono le seguenti:
- Advanced manufacturing solution;
- Additive manufacturing;
- Augmented reality;
- Simulation;
- Horizontal/Vertical integration;
- Industrial internet;
- Cloud;
- Cybersecurity;
- Big Data & Analytics.
Secondo quanto previsto dalla normativa: “Possono accedere al bonus formazione 4.0 i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Automaticamente in fase di redazione del bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti”.
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