L’Agenzia Entrate istituisce il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, nel Modello F24, del bonus imprese turistiche previsto con il decreto-legge n. 152 del 2021, convertito in legge n. 233 del 2021.
Si tratta di un credito d’imposta, fino all’80% delle spese ammissibili finalizzate a migliorare
- l’efficienza energetica delle strutture
- la riqualificazione antisismica
- il superamento delle barriere architettoniche
- a lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
Bonus imprese turistiche: i destinatari
Il bonus imprese turistiche è destinato a (purché abbiano presentato domanda):
- imprese alberghiere
- strutture che svolgono attività agrituristica
- strutture ricettive all’aria aperta
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale
- stabilimenti balneari
- complessi termali
- porti turistici
- parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.
Elenco spese
Il Ministero del Turismo con doppio avviso (del 23 dicembre 2021 e 11 febbraio 2022) fornì l’elenco delle spese ammissibili bonus imprese turistiche.
- incremento dell’efficienza energetica delle strutture
- riqualificazione antisismica
- eliminazione delle barriere architettoniche
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia collegati alle due tipologie di interventi appena menzionate
- realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali
- digitalizzazione delle strutture
- acquisto di mobili e componenti d’arredo, solo se funzionali ai lavori appena menzionati
- interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell’intervento.
Bonus imprese turistiche: utilizzo in F24
Il bonus imprese turistiche in commento si utilizza in compensazione nel Modello F24 da presentarsi esclusivamente mediate i servizi telematici dell’Agenzia Entrate. A questo scopo, la stessa Agenzia ha istituito il codice tributo “7059” (Risoluzione n. 73/E del 20 dicembre 2023).
Il citato codice deve indicarsi nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Bisogna valorizzare anche il campo “anno di riferimento”. Quindi, si riporta l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA” come indicato nel cassetto fiscale del beneficiario. A questo proposito, infatti, l’Agenzia Entrate ricorda che il Ministero del Turismo è tenuto a trasmettere l’elenco ammessi al beneficio e che ogni beneficiario vedrà la disponibilità del credito nel cassetto fiscale.
Riassumendo
- il bonus imprese turistiche è un credito d’imposta
- è pari all’80% delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2024, per interventi edilizi, di efficienza energetica, di eliminazione delle barriere architettoniche, che di digitalizzazione
- si utilizza in compensazione nel Modello F24
- è reso disponibile nel cassetto fiscale di ciascun beneficiario
- il codice tributo bonus imprese turistiche è “7059” (Risoluzione n. 73/E del 2023).