Bonus infissi: come detrarre con il bonus 110% il cambio finestre

Se si fanno interventi primari che rientrano nel bonus 110% fino a che soglia sono inclusi anche il cambio finestre e infissi?
4 anni fa
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Superbonus 110% lavori trainati: il caos scadenze ora è risolto, ecco come
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Buongiorno, 
complimenti per la sua disponibilità a chiarire i dubbi a chi come me non è del mestiere! 
Sono proprietario e vivo in un condominio composto da 3 unità immobiliari. Data la fatiscenza del condominio, ed essendo in zona sismica 3 pensavo di ristrutturare lo stabile usando il sisma eco bonus 110. Dopo tante ricerche non riesco a capire una cosa. Nel caso facessi:
-cappotto condominiale al 110;
-riscaldamento centralizzato condominiale a pompa di calore al 110;
-miglioramenti sismici e termici vari nelle zone condominiali (limiti eco sisma bonus condominiale 136000×3) portati al 110.
Come posso detrarre i lavori legati ai miglioramenti termici all’interno dei singoli appartamenti (Riscaldamento a pavimento, infissi, etc…)? 
Rientrano nei 136.000 € ad unità immobiliare dei lavori condominiali? 
Sono una detrazione a parte? 
Accorpandoli ai lavori condominiali del bonus al 110, sono anche quelli al 110?
Il quesito del lettore ci dà modo di approfondire in che modo il bonus 110% sui lavori trainanti coinvolge anche gli interventi gemellati.
Si estende anche a questi il bonus 110?
L’elenco dei lavori prevede che la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi primari:
isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali impattanti l’involucro dell’edificio con una incidenza minima del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso  (la detrazione è calcolata su una soglia massima di spesa non superiore a 60 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio);
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore sulle parti comuni degli edifici (attenzione perché, in questo caso, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 30 mila euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio);
interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o l’erogazione di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche sugli edifici unifamiliari, solo se adibiti ad “abitazione principale” (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa di 30 mila euro).
In base al tipo di intervento che si abbina a quello trainante, però, bisogna sempre tenere a mente il tetto di spesa principale (sopra citato) che non può essere superato e che varia a seconda del tipo di lavoro.
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Alessandra De Angelis

In InvestireOggi.it sin dal 2010, svolge il ruolo di Caporedattrice e titolista, e si occupa della programmazione e selezione degli argomenti per lo staff di redazione.
Classe 1982, dopo una laurea in giurisprudenza lavora all’estero per poi tornare in Italia. Cultrice dell'arte della scrittura nelle sue diverse declinazioni, per alcuni anni si è anche occupata di Content Seo per alcune aziende del milanese.

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