Buongiorno,
complimenti per la sua disponibilità a chiarire i dubbi a chi come me non è del mestiere!
Sono proprietario e vivo in un condominio composto da 3 unità immobiliari. Data la fatiscenza del condominio, ed essendo in zona sismica 3 pensavo di ristrutturare lo stabile usando il sisma eco bonus 110. Dopo tante ricerche non riesco a capire una cosa. Nel caso facessi:
-cappotto condominiale al 110;
-riscaldamento centralizzato condominiale a pompa di calore al 110;
-miglioramenti sismici e termici vari nelle zone condominiali (limiti eco sisma bonus condominiale 136000×3) portati al 110.
Come posso detrarre i lavori legati ai miglioramenti termici all’interno dei singoli appartamenti (Riscaldamento a pavimento, infissi, etc…)?
Rientrano nei 136.000 € ad unità immobiliare dei lavori condominiali?
Sono una detrazione a parte?
Accorpandoli ai lavori condominiali del bonus al 110, sono anche quelli al 110?
Il quesito del lettore ci dà modo di approfondire in che modo il bonus 110% sui lavori trainanti coinvolge anche gli interventi gemellati. Si estende anche a questi il bonus 110?
L’elenco dei lavori prevede che la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi primari:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali impattanti l’involucro dell’edificio con una incidenza minima del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso (la detrazione è calcolata su una soglia massima di spesa non superiore a 60 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che formano l’edificio);
– interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore sulle parti comuni degli edifici (attenzione perché, in questo caso, la detrazione è calcolata su un importo massimo di spesa di 30 mila euro, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che costituiscono l’edificio);
– interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o l’erogazione di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche sugli edifici unifamiliari, solo se adibiti ad “abitazione principale” (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa di 30 mila euro).
In base al tipo di intervento che si abbina a quello trainante, però, bisogna sempre tenere a mente il tetto di spesa principale (sopra citato) che non può essere superato e che varia a seconda del tipo di lavoro.
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