Chi non ha indicato nella dichiarazione dei redditi gli importi del Bonus Inps, indennità, contributi o agevolazioni non verrà sanzionato dal Fisco. Ciò non comporta una situazione pregiudizievole per l’Agenzia delle Entrate.
La pessima notizia è che dovrà restituire quanto illegittimamente percepito. Lo conferma il MEF in risposta al question time dello scorso 23 giugno in Commissione Finanza alla Camera. L’illecito in questione è di illegittima fruizione del contributo percepito: si tratta di una regola prevista nel regolamento istitutivo del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Bonus Inps a rischio restituzione se non vengono dichiarati
Con il question time n. 5.06180 rivolto al sottosegretario al MEF Maria Cecilia Guerra sono state richieste semplificazioni riguardo agli adempimenti relativi all’inserimento nella dichiarazione dei redditi di tutti i bonus e contributi erogati dallo Stato per supportare la crisi economica innescata dalla pandemia del Covid-19.
In caso di omessa indicazione dei bonus Inps e di altri contributi nei Quadri della denuncia dei redditi, che succede? E’ possibile un azzeramento di eventuali sanzioni o sanatorie per sviste o dimenticanze da parte dei contribuenti?
In risposta al question time del 23 giugno, il MEF ha ribadito che tutte le informazioni relative alle diverse forme di sostegno dello Stato devono essere indicate nei vari quadri RU, RS e RG del modello fiscale. Questa indicazione non riguarda l’Agenzia delle Entrate ma le norme in vigore. Secondo queste norme, l’omissione (o dimenticanza) di alcune informazioni sui bonus percepiti non comporta sanzioni fiscali. Tuttavia, la mancata registrazione degli aiuti ricevuti dallo Stato potrebbe comportare l’illegittima fruizione degli stessi.
L’Agenzia delle Entrate può integrare in automatico i dati omessi?
E’ possibile prevedere un’integrazione automatica dei dati omessi in dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate?
No, non è possibile. Indicare i contributi nei quadri del modello fiscale (ai fini della determinazione dell’imponibile) serve ad evitare che i contributi stessi vengano tassati con la tassazione ordinaria, che concorrano alla determinazione del reddito.
Questi aiuti automatici fiscali devono essere registrati in un secondo tempo nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA, D.M. n. 115/2017).
In dichiarazione devono essere indicati tutti i dati indispensabili per consentire la registrazione dei contributi ricevuti nell’apposito Rna (Registro Nazionale). L’Agenzia delle Entrate non può ricavare quei dati dalle varie banche dati.
I Bonus Inps non dichiarati e da restituire sono recuperabili?
Secondo l’art. 17 c.2 del regolamento istitutivo dell’RNA, l’inadempimento degli obblighi di registrazione entro l’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione degli aiuti fiscali determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale.
La norma è molto chiara: l’omessa indicazione dei bonus e contributi nella denuncia dei redditi rende gli aiuti di Stato fruiti illegittimamente, quindi andrebbero restituiti.
Sembra, però, che l’ostacolo si possa superare.
In caso di omessa compilazione del quadro RS, stando alla ricostruzione del MEF, i contributi potrebbero essere recuperati.
Generalmente, in caso di errore di compilazione, l’Agenzia delle Entrate dà la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa di quella precedente (errata) riportando l’importo corretto con applicazione di una sanzione fissa.