Il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno deve essere utilizzato in compensazione tramite modelli F24 esclusivamente dal titolare dell’impresa familiare, con indicazione nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo all’anno d’imposta in cui il credito è maturato, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta di utilizzo oppure deve essere ripartito, in proporzione alla quota di partecipazione al reddito d’impresa, tra titolare e collaboratore familiare e, quindi, è da utilizzarsi in compensazione nei rispettivi modelli di pagamento F24 e indicato dai due beneficiari nel quadro RU dei propri modelli di dichiarazione? E’ questo il quesito cui l’Agenzia delle Entrate ha dato riposta in apposita istanza di interpello (Risposta n. 85/E del 2020). Il beneficio in esame è quello introdotto con i commi da 98 a 108, della Legge n.
Gli orientamenti di prassi
Al fine di rispondere alla richiesta del soggetto istante, l’Agenzia delle Entrate, richiama in primis l’ambito soggettivo del beneficio: si tratta delle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi. Beneficiari possono essere tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’articolo 55 del TUIR, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, esclusi i soggetti che operano in determinati settori (industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo) e i soggetti in difficoltà.
Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
Sulla base delle predette osservazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’interpello in commento conclude affermando che gli stessi principi trovano applicazione anche nel caso dell’impresa familiare considerato che la disciplina di tali imprese di cui al menzionato comma 4 dello stesso art. 5 del TUIR si basa anch’essa sul medesimo principio di trasparenza fiscale. Pertanto, il credito d’imposta per investimenti al sud deve essere attribuito al collaboratore familiare, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La ripartizione del credito di imposta in questione dovrà risultare dalla dichiarazione dei redditi del titolare dell’impresa familiare e il collaboratore familiare potrà utilizzare la quota di reddito assegnatagli solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione dei redditi. Nella stessa risposta l’Amministrazione chiarisce anche che in assenza di un’espressa esclusione normativa il credito d’imposta in commento è da considerarsi rilevante ai fini fiscali. Ciò comporta, tra l’altro, che tale credito, ai fini IRPEF, IRES d IRAP, è da considerarsi come contributo tassabile. Naturalmente, le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito d’impresa. Inoltre in merito alla natura del contributo si precisa che esso è da considerarsi come un contributo in conto impianti.