Bonus investimenti in beni strumentali, importanti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Il bonus investimenti in beni strumentali è riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
3 anni fa
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Il bonus beni strumentali incentiva lo smart working

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, ha fornito utili chiarimenti in merito al cosiddetto bonus investimenti in beni strumentali. Si tratta di un credito d’imposta per investimenti, appunto, in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Vediamo meglio di cosa si tratta.

Bonus investimenti in beni strumentali

Il bonus investimenti in beni strumentali è riservato alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

L’incentivo ha sostituito le precedenti discipline del super e dell’iper-ammortamento.

La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700 mila euro di costi ammissibili;
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

La circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell’Agenzia delle entrate fornisce delle precisazioni, sotto forma di risposte a quesiti, in merito ad alcuni aspetti del bonus investimenti in beni strumentali, recata dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n.

178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

I chiarimenti sono riferibili ai seguenti ambiti:

  1. soggetti interessati
  2. investimenti
  3. ambito territoriale
  4. determinazione dell’agevolazione
  5. utilizzo
  6. cumulo con altre agevolazioni
  7. rideterminazione dell’agevolazione
  8. documentazione

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