Bonus investimenti Mezzogiorno e ZES: aggiornato il modello di comunicazione

Aggiornato il quadro B del modello di comunicazione per il credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno
4 anni fa
1 minuto di lettura

La legge di bilancio 2021, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (di cui ai commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015). Analoga proroga era stata già disposta dalla Legge di bilancio 2020 con riferimento al credito d’imposta per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES (Zone Economiche Speciali).

Al fine di recepire le è stato approvato il nuovo modello di comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. L’aggiornamento è stato effettuato con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2021.

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019, e va utilizzato sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sia per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata.

Il nuovo modello andrà utilizzato dal 31 marzo 2021 (fino a tale data si utilizza il vecchi modello)

Credito d’imposta Mezzogiorno: aggiornato il quadro B del modello

Al modello, in particolare, è stato adeguato il quadro B introducendo appositi campi riservati agli investimenti e al credito d’imposta relativi all’anno 2021, al fine di consentire ai beneficiari di fruire del credito d’imposta Mezzogiorno e del credito d’imposta ZES maturato nel 2021.

Ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica (tramite il software CIM17):

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale
  • tramite gli intermediari incaricati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

Potrebbe anche interessarti:

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.