Sono stati pubblicati i beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. La pubblicazione è avvenuta con provvedimento del capo dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dello scorso 7 aprile.
Si tratta dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione per l’anno 2021.
Il provvedimento regola anche i requisiti da rispettare per ottenere effettivamente il bonus.
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è disciplinato dall’art.57-bis de D.L. 50/2017.
Si tratta di un bonus riconosciuto favore delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali, sotto forma di credito d’imposta, destinato ad incentivare gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Il bonus può essere richiesto tramite apposita domanda da inviare all’Agenzia delle entrate. Tramite i servizi telematici resi disponibili dalla stessa Agenzia e utilizzando la procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
On line l’elenco dei beneficiari
Sono stati pubblicati i beneficiari del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari. La pubblicazione è avvenuta con provvedimento del capo dipartimento per l’Informazione e l’Editoria dello scorso 7 aprile.
Si tratta dell’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione per l’anno 2021.
Nel provvedimento in parola viene messo nero su bianco che:
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- la somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l’importo potenzialmente fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi;
- per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell’elenco costituiscono gli importi fruibili a condizione che non vengano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
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Anche l’Agenzia delle entrate riveste un ruolo specifico nell’effettuazione dei controlli sui requisiti per ottenere il bonus.
Infatti, se all’atto della registrazione degli aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (vedi art.10 D.M. 31 maggio 2017, n°115), l’Agenzia delle entrate, accerti l’impossibilità di registrazione del credito d’imposta per effetto del
superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, provvede a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della revoca del beneficio concesso.
Utilizzo del credito d’imposta
Il provvedimento ribadisce che il bonus pubblicità è utilizzabile solo in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi previdenziali. L’F24 deve essere presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Ciò può avvenire a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e del relativo elenco allegato sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri: www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.it.
Considerato che il provvedimento è stato pubblicato in data 7 aprile, l’utilizzo in compensazione è ammesso dal 14 dello stesso mese.
Il bonus è utilizzabile con il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.