Il credito d’imposta istituito con l’art. 28 del decreto Rilancio (riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con riferimento ad immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, dì interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo) a fronte del canone di locazione pagato per i mesi di marzo, aprile e maggio (e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno), potrà essere utilizzato immediatamente in compensazione in F24 già per il versamento delle imposta in scadenze il 16 di questo mese di giugno (acconto IMU, IVA, ecc.) o del 30 giugno (saldo IRPEF 2019 e I° acconto 2020, ecc.).
Si ricorda che il beneficio è pari al 60% del canone pagato per i predetti mesi. La misura del credito, tuttavia, è ridotta al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento delle predette attività.
Ne possono beneficiare solo i predetti soggetti che nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro (tale soglia non vale per le strutture alberghiere per le quali non è previsto, dunque, alcun limite) ed a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta 2019. Il credito può anche essere utilizzato direttamente dal beneficiario oppure essere ceduto al locatore o al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Modalità e condizioni di utilizzo diretto: il credito è per il canone “pagato”
Con riferimento all’utilizzo diretto, il comma 6 dell’art. 28 del decreto Rilancio prevede che il contribuente beneficiario potrà utilizzarlo in compensazione in F24 oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
Come precisato dalla stessa normativa ed anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14/E del 2020, ai fini dell’utilizzo del credito è necessario che il canone risulti “pagato”. Si pensi ad esempio, al caso in cui il canone relativo al mese di aprile 2020 sia stato pagato a maggio 2020. In questo caso, il credito, fermo restando gli ulteriori requisiti, risulterà fruibile solo successivamente al pagamento.
Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, in sede dei versamento delle imposte in scadenza a giugno 2020, il contribuente potrà utilizzare in compensazione il credito in esame, solo laddove il canone dei mesi suindicati risulti versato al locatore (non è necessario che risultino pagati tutti, poiché in tal caso il credito sarà, comunque, calcolato sul canone effettivamente pagato).
Si ricorda, infine, che per l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposito codice tributo “6920” (Risoluzione n. 32/E del 2020).