Il nuovo decreto contro il caro bollette approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023, proroga il bonus luce e gas per disagio economico e proroga anche il bonus luce per disagio fisico.
Due benefici che erano previsti fino al primo trimestre 2023, quindi, fino al 31 marzo 2023. Due bonus che il legislatore ha messo in campo da diversi anni per tendere una mano a chi, in effetti, vivendo in particolari condizioni di disagio sente maggiormente il peso delle spese dal destinare al pagamento delle bollette delle utenze domestiche.
Entrambe le agevolazioni si concretizzano in uno sconto applicato direttamente sulla bolletta e spalmato nell’anno. L’importo dipende da determinati fattori quali, ad esempio, per il bonus gas:
- categoria d’uso associata alla fornitura di gas;
- la zona climatica di appartenenza del punto di fornitura;
- numero di componenti della famiglia anagrafica (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima residenza).
Per gli importi esatti del bonus luce e gas si può consultare il sito ARERA.
Il bonus luce e gas per disagio economico
Il bonus luce e gas per disagio economico è quello legato all’ISEE del nucleo familiare. Infatti, spetta a:
- tutti i nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro. Tale soglia, però, dal 1° aprile 2022 è stata alzata a 12.000 euro e dal 1° gennaio 2023 a 15.000 euro
- nuclei familiari numerosi (almeno 4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro
- percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza.
Previsto fino al primo trimestre del 2023, adesso il nuovo decreto contro il caro bollette lo proroga anche al secondo trimestre. Pertanto, fino al 30 giugno 2023. Ricordiamo che per averlo non occorre presentare alcuna domanda. È automatico, basta avere un ISEE in corso di validità.
Il bonus luce per disagio fisico
Prorogato fino al 30 giugno 2023 anche il bonus luce per disagio fisico.
Si tratta delle apparecchiature individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011, ossia:
- FUNZIONE CARDIO RESPIRATORIA
- apparecchiature per pressione positiva continua
- ventilatori polmonari
- polmoni d’acciaio
- tende per ossigeno terapia
- concentratori di ossigeno fissi
- concentratori di ossigeno portatili
- aspiratori
- monitor multiparametrici
- pulsossimetri
- FUNZIONE RENALE
- apparecchiature per la dialisi peritoneale
- apparecchiature per emodialisi
- FUNZIONE ALIMENTARE
- nutripompe
- pompe d’infusione
- AUSILI (selezionare indipendentemente dalle ore di utilizzo)
- carrozzine elettriche
- sollevatori mobili
- sollevatori mobili a sedili elettrici sollevatori mobili a barella elettrici
- sollevatori fissi a soffitto
- sollevatori per vasca da bagno
- materassi antidecubito.
A differenza del bonus luce e gas per disagio economico, per il bonus luce disagio fisico bisogna fare domanda al comune di residenza del titolare del contratto di fornitura elettrica o presso CAF abilitati.