Superbonus e bonus mobili. Ora che entrambe le misure sono state prorogate dalla Legge di bilancio 2022, è lecito chiedersi se i due bonus possano essere cumulati.
Ecco tutto quello che c’è da sapere.
Sismabonus 110 e bonus mobili
Il superbonus spetta anche per gli interventi antisismici. La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha prorogato non solo i bonus edilizi ordinari ma anche il superbonus. Sia per gli edifici condominiali sia per quelli unifamiliari. Per quest’ultimi, la proroga arriva fino al 31 dicembre 2022.
Detto ciò, fin dall’inizio, tra gli addetti ai lavori, era sorto il dubbio se il contribuente che beneficia del superbonus potesse accedere o meno anche al bonus mobili.
Ebbene, in riferimento al superbonus interventi antisismici (super sismabonus) l’Agenzia delle entrate ha aperto a tale possibilità.
Infatti, nella circolare n° 30/E 2021, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che:
il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
La proroga del bonus mobili
Tale indicazione saranno valide anche per il 2022, considerato che il bonus mobili è stato o oggetto di proroga nella Legge di bilancio 2022.
Nello specifico, il bonus mobili spetterà nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore:
- a 10.000 euro per l’anno 2022
- ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.
Il precedente limite in vigore per l’anno 2021 era pari a 16.000 euro.
Sismabonus e bonus mobili anche in caso di cessione
E’ lecito chiedersi se il bonus mobili spetta anche ai contribuente che optino per lo sconto in fattura o per la cessione del credito superbonus, ex art.121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Ebbene, tale aspetto è stato chiarito sempre nella circolare n° 30/E:
Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Difatti, il contribuente che cede il superbonus può avere diritto al bonus mobili. Attenzione, il bonus mobili non può essere oggetto di cessione. L’unica alternativa rimane la sua indicazione, per quote annuali, in dichiarazione dei redditi.