Le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sui lavori in condominio
L’agenzia fornisce chiarimenti con la circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, sulle detrazioni per gli interventi energetici sulle parti comuni dei condomini per i quali è espressamente richiesta l’indicazione del codice fiscale del condominio. La circolare consente ai condomini di usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale a patto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.
Questa disposizione vale per condomini minimi cioè quelli con meno di 8 appartamenti. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni, possono inserire (per la propria quota) nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico. Leggi anche:
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