Bonus mobili: anche con la sostituzione dell’impianto di climatizzazione

E' necessaria apposita comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori
4 anni fa
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Bonus mobili: anche per la sostituzione impianto di climatizzazione

Se per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale si richiede la detrazione del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, sarà possibile ottenere anche il bonus mobili. Inoltre, è necessario effettuare apposita comunicazione all’Enea.

Ecco in chiaro quali sono tutti gli adempimenti da effettuare per ottenere il bonus mobili in caso di sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

Il bonus mobili

Il bonus mobili è una detrazione del 50% per spese relative all’acquisto mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di lavori per i quali spetta la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ex art.

16-bis del TUIR. Interventi premiati con la detrazione del 50% su una spesa max di 96.000 euro.

Dunque, per beneficiare del bonus mobili a monte dobbiamo aver diritto al “bonus ristrutturazione”.

Detto ciò, i lavori edilizi che danno diritto all’ulteriore bonus mobili possono essere cosa individuati:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
  • ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
  • manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Le regole per le spese 2021

Per le spese 2021, il bonus mobili è calcolato su una spesa max pari a 16.000 euro anziché 8.000 euro. La detrazione max spettante è pari a 8.000 e il contribuente ne può beneficiare in 10 quote annuali di pari importo.

Fino a concorrenza dell’Irpef dovuta anno per anno.

Sempre in riferimento alle spese 2021, è necessario che l’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici sia correlato a lavori edilizi effettuati a partire dal 1° gennaio 2020. Attenzione: non rileva la data di sostenimento della spesa ma quella di effettivo inizio dei lavori edilizi.

Inoltre, per gli acquisti del 2021, riferiti a lavori realizzati nel 2020, o iniziati nel 2020 e proseguiti nel 2021, la detrazione va calcolata:

  • su un importo massimo di 16.000 euro,
  • al netto delle spese sostenute nel 2020 per le quali si è fruito del bonus.

Il bonus mobili non è un beneficio fiscale permanente. Infatti, finora, anno per anno, con la Legge di bilancio è stata prevista una proroga della misura. Intervenendo al comma 2 dell’art.16 del D.L. 63/2013. Normativa di riferimento per il bonus mobili.

Il bonus mobili è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale

Nella guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus mobili, è specificato che sono interventi di manutenzione straordinaria che danno diritto al bonus mobili oltre che al bonus ristrutturazione:

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • costruzione di scale interne;
  • sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare;
  • ecc.

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quali ad esempio:  l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore; la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.

Dunque, gli interventi appena citati ammessi alla detrazione per interventi del recupero edilizio, ex art.

16-bis del DPR 917/86, TUIR, permettono di beneficiare dell’ulteriore detrazione c.d bonus mobili.

In caso di interventi di suddivisione dell’immobile, rileva lo status iniziale della struttura.

Il bonus mobili è la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale: gli adempimenti

Per usufruire del bonus mobili e del bonus ristrutturazione dobbiamo inviare apposita comunicazione all’Enea.

Nello specifico, come già avveniva in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, occorre trasmettere, per via telematica, all’ENEA:

  • le informazioni sugli interventi terminati dal 2018 in poi, che accedono alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie (Bonus ristrutturazione);
  • che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

La comunicazione riguarda anche i seguenti interventi ammessi al bonus ristrutturazione:

  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • microcogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • teleriscaldamento;
  • installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Comunicazioni per il bonus mobili

Inoltre sono oggetto di comunicazione anche l’acquisto di elettrodomestici per i quali si intende richiedere il bonus mobili.

Dunque, la comunicazione è necessaria se l’acquisto è collegato ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:

  • 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
  • 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020;
  • ° gennaio 2020 per le spese sostenute nel 2021.

La comunicazione all’Enea va trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Per “data di fine lavori” si considera: la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se prevista, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista.

Per l’acquisto di elettrodomestici oggetto di comunicazione si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Cosa succede se non invio la comunicazione all’Enea?

Non succede nulla. Per meglio intenderci, in assenza di un’espressa previsione normativa che regoli l’omessa comunicazione, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica la perdita delle detrazioni, bonus mobili e bonus ristrutturazione.

Ciò è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n° 46/E 2019.

Attenzione però a rispettare le regole sui pagamenti ai fini del bonus mobili.

A tal proposito, è necessario effettuare i pagamenti con bonifico, bancomat o carta di credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico, non è necessario utilizzare quello soggetto a ritenuta dell’8%  predisposto da banche e Poste S.p.a. per il bonus ristrutturazione.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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