Bonus mobili: i documenti controllati dal Fisco, ecco cosa conservare e per quanto tempo

Dalla ricevuta del bonifico alla fattura di acquisto dei beni agevolati, ecco come proteggersi dai controlli del fisco sul bonus mobili
3 anni fa
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In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate, come il bonus mobili, il termine dei 5 anni per i quali deve essere conservata la documentazione, decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la singola rata. Da qui, è importante capire qual è la documentazione da conservare ai fini del bonus mobili per mettersi al riparo da eventuali controlli del fisco.

Il bonus mobili

Il bonus mobili è una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro. Comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è elevato a 16.000 euro. Il tetto di spesa è stato innalzato con la Legge di bilancio 2021.

Bonus mobili: i documenti da conservare e i controlli del Fisco

I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31 dicembre 2026, termine entro il quale l’amministrazione fiscale può richiederli.

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate, come il bonus mobili,  il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la singola rata (circolare 7/e 2021).

Da qui, è lecito chiedersi qual è la documentazione da conservare ai fini del bonus mobili.

Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.6).

Lo scontrino (documento commerciale) che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare della carta di debito, carte di credito, in base alla corrispondenza con i dati del pagamento.

Dunque, sintetizzando, è necessario conservare:

  • ricevuta del bonifico;
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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