Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni superbonus 110% optino per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il bonus mobili
L’agevolazione bonus mobili è una detrazione del 50% su una spesa max di 16.000 euro che agevola l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio. Il riferimento è agli interventi di cui all’art.16-bis del dPR 917/86, TUIR.
Nello specifico, i lavori edilizi che danno diritto all’ulteriore detrazione del 50% possono essere cosa individuati:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus
- ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
- manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali;
- ecc.
Il bonus mobili insieme al superbonus: quando il risparmio è doppio
In alcuni casi è possibile combinare superbonus 110%, ex art.
Ciò è stato chiarito nella circolare, Agenzia delle entrate, n°30/E 2020.
In tale documento di prassi l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza che:
Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia14, il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Dunque, si al bonus mobili insieme al superbonus 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
In sintesi, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito per gli interventi ammessi al superbonus e al contempo mantenere la detrazione bonus mobili in dichiarazione dei redditi.