L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 334506 del 26 novembre, ha reso nota la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Bonus moda). Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus moda, cos’è e ha chi spetta
Il bonus moda, istituito con il decreto rilancio, consiste in un contributo a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e delle relative politiche di contenimento adottate dal nostro paese, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi pre-pandemia.
L’entità del credito d’imposta è pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Ad ogni modo, l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Credito d’imposta effettivamente fruibile
Con il provvedimento del 26 novembre, l’Agenzia delle entrate ha comunicato la percentuale effettiva di fruizione del bonus moda.
L’importo massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al bonus originariamente previsto (30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio) moltiplicato per il 64,2944 per cento. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del periodo precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Inoltre, si legge nel provvedimento del 26 novembre, il credito deve essere indicato nel quadro RU del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
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