Bonus musica, l’ISEE non è il reddito complessivo, istruzioni Agenzia delle entrate

La norma non fa riferimento al reddito Isee ma a quello complessivo ai Irpef
3 anni fa
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Ai fini dell’indicazione in dichiarazione dei redditi delle spese ammesse al bonus musica, non devono essere rispettati limiti Isee.  La norma, individuando i potenziali beneficiari dell’agevolazione, non fa riferimento ai limiti Isee ma al reddito complessivo rilevante ai fini Irpef.

Ecco come verificare il rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.

Il bonus musica

L’art.15 lett e-quater del DPR 917/86, TUIR, ammette la detrazione del 19%  sulle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a:

  • conservatori di musica,
  • a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge21 dicembre 1999, n. 508,
  • a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché
  • a cori, bande e scuole di musica riconosciutida una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

La detrazione spetta solo se  il pagamento delle spese è avvenuto con pagamento tracciabile.

Dunque: versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Se la spese è pagata in contanti, non possiamo inserirla in dichiarazione dei redditi.

Reddito complessivo o reddito ISEE

La norma, individuando i potenziali beneficiari dell’agevolazione, non fa riferimento ai limiti Isee. Anzi, il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.

Difatti, rileva il reddito complessivo ai fini Irpef.

Cos’è il reddito complessivo? 

Per rispondere a tale domanda è opportuno richiamare l’art.10 del TUIR.

Nello specifico,

L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

In base alle indicazioni operative fornite nelle istruzioni di compilazione del 730/2022:

  • la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio i figli);
  • può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori) (sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi);
  • la spesa complessiva non può comunque superare 1.000 euro per ciascun ragazzo.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 45 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 45.

Se si presenta il modello Redditi, tali spese devono essere indicate nel quadro RP.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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