Il Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2024 annuncia l’ampliamento dei beneficiari del bonus Natale 100 euro previsto dal decreto Omnibus. Il comunicato dell’esecutivo, tuttavia, non indica chi sono i nuovi beneficiari. Per conoscerli occorre attendere la pubblicazione ufficiale delle norme stabilite.
Intanto, la Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro pubblica le FAQ su questa nuova indennità una tantum che i datori di lavoro pagheranno ai dipendenti, dietro richiesta, sulla busta paga di dicembre insieme alla tredicesima. Di seguito, si riportano tutte le domane e risposte pubblicate dai Consulenti del Lavoro.
A CHI SPETTA IL BONUS NATALE
L’art. 2-bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 113/2024 ad opera della legge 143/2024, prevede, al comma 1, che il bonus di 100 euro annui spetti ai lavoratori dipendenti. Si tratta esclusivamente dei titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di titolari di reddito da pensione richiamati al comma 2, lett. a).
È infatti previsto che venga erogato “unitamente alla tredicesima mensilità”, elemento retributivo relativo ai contratti di lavoro subordinato, ed è confermato dalla circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2024. Sono, dunque, esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilati a lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR (es. collaboratori coordinati e continuativi).
QUALI SONO I REQUISITI PER AVERNE DIRITTO?
Aver conseguito nel periodo d’imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Il lavoratore deve avere a carico fiscalmente il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio. Oppure almeno un figlio a carico in caso di unico coniuge che si trova nelle condizioni di cui all’art. 12, c. 1 lett. c) TUIR.
L’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all’art.
QUANDO I FIGLI SONO CONSIDERATI A CARICO?
Il comma 2 dell’art. 12 del TUIR prevede che le persone debbano possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. La condizione rileva anche a seguito dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico Universale.
Il comma 4-ter dell’art. 12 in parola prevede, infatti, che ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
COME SI CALCOLA IL REDDITO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 28.000 EURO?
Va calcolato al netto dell’abitazione principale, considerando il c.d. reddito di riferimento, computando la quota esente dei redditi agevolati nonché quelli soggetti a imposta sostitutiva.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2024 osserva che nel calcolo del reddito complessivo si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario, della quota di agevolazione ACE e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità.
Inoltre, per espressa previsione dell’art. 2-bis, comma 3, del D.L. n. 113/2024 rileva anche la quota esente dei seguenti redditi agevolati:
- incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (art. 44, comma 1, del D.L. n. 78/2010, conv., con modificazioni, dalla legge n. 122/2010);
- regime speciale per lavoratori impatriati (art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 34/2019 conv. con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023).
NEL CASO DI MANCANZA DEL CONIUGE IL BONUS NATALE SPETTA?
Spetta nel caso in cui il lavoratore ha almeno un figlio a carico fiscalmente e l’altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e quest’ultimo non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
L’AMMONTARE DEL BONUS NATALE È FISSO O VARIA IN BASE ALLE GIORNATE EFFETTIVAMENTE LAVORATE?
Il bonus di 100 euro spetta tenendo conto del periodo di lavoro nell’anno d’imposta 2024. Pertanto, occorre tenere conto del medesimo criterio di calcolo delle detrazioni fiscali di cui all’ art. 13, comma 1, del TUIR. Va dunque considerato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni). Si veda la circolare dell’Agenzia delle
Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE PRESUME DI AVERE TUTTI I REQUISITI PER FRUIRE DELL’INDENNITÀ?
È necessaria una specifica richiesta bonus Natale del lavoratore al datore di lavoro in cui attesta di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli a carico.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?
Il datore di lavoro, ricevuta la dichiarazione del lavoratore, eroga il bonus tenendo conto, ove ricorrano, le condizioni previste che, nello specifico, sono: carico familiare (coniuge ed almeno un figlio); reddito complessivo del lavoratore non superiore a 28 mila euro; imposta lorda calcolata sul reddito di lavoro dipendente come previsto dall’art. 49 del TUIR (escluso comma 1, lett. a)) superiore alle detrazioni indicate dall’art. 13, comma 1, del TUIR. Il datore di lavoro procede alla compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 delle somme anticipate sin dal giorno successivo all’erogazione in busta paga.
Il datore di lavoro verifica successivamente in sede di conguaglio se il lavoratore ne aveva effettivamente diritto e provvede all’eventuale recupero a debito o a credito del lavoratore.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE HA AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO?
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10/10/2024 indica che il lavoratore deve anche fornire i dati reddituali all’ultimo datore di lavoro qualora abbia avuto precedenti rapporti di lavoro. Il datore di lavoro deve naturalmente conservare la documentazione.
COSA DEVE FARE IL LAVORATORE CHE HA RICEVUTO IL BONUS NATALE E NON NE AVEVA DIRITTO?
Il lavoratore deve verificare di averne diritto e nel caso gli fosse stato erogato e non spettasse, deve restituirlo in sede di dichiarazione fiscale (730 o dichiarazione dei redditi). Nel caso in cui invece ne avesse diritto e non gli fosse stato erogato potrà richiederlo sempre in sede di dichiarazione fiscale.
NEL CASO DI CONTRATTI PART TIME IL BONUS VA PROPORZIONATO?
Il bonus Natale non va riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Spetta in misura inferiore solo nel caso in cui le giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti siano inferiori a quelle spettanti per l’intero periodo d’imposta. Solo in tal caso occorre calcolarlo in applicazione del criterio pro rata temporis.
NEL CASO DI PIÙ RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE NEL 2024 (ES. PART TIME), QUAL È L’IMPORTO DEL BONUS?
Il lavoratore ne ha diritto una volta soltanto per cui dovrà richiedere l’indennità esclusivamente a un datore di lavoro. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 2024 ha chiarito che l’indennità è corrisposta dal datore di lavoro individuato dal lavoratore mediante consegna della dichiarazione di possesso dei requisiti nella quale andranno indicati i redditi di lavoro dipendente e i giorni di detrazione presso gli altri datori di lavoro.
POSSONO FRUIRE DEL BONUS I LAVORATORI DOMESTICI CHE NON HANNO UN SOSTITUTO D’IMPOSTA?
Si, in presenza delle condizioni previste debbono effettuarne richiesta in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi.
POSSONO FRUIRE DEL BONUS I LAVORATORI DOMESTICI CHE NON HANNO UN SOSTITUTO D’IMPOSTA?
Chi non ha ricevuto il bonus natale, in presenza delle condizioni previste, potrà farne richiesta direttamente in sede di dichiarazione 730 o dichiarazione dei redditi.
NON SI CORRE, DUNQUE, IL RISCHIO DI DARE UN’INDENNITÀ SU UN REDDITO PRESUNTO PER POI CHIEDERNE LA RESTITUZIONE?
Il rischio c’è, ma la situazione è analoga a quella già applicata per il bonus 80 euro prima e il TIR (ex bonus Renzi) di 100 euro attualmente.
RIASSUMENDO
- Il comunicato stampa del CDM 12 novembre 2024 annuncia l’ampliamento dei beneficiari bonus Natale 100 euro
- Il beneficio, ricordiamo, deve essere pagato, dietro richiesta nella busta paga di dicembre 2024 (con la tredicesima)
- La Fondazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha pubblicato le FAQ sul bonus Natale.