Bonus nido 2022. Cosa succede se il richiedente è irreperibile?

La residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale per il bonus nido
3 anni fa
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La residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento delle prestazioni di bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016); pertanto, tale requisito viene meno in meno in presenza della condizione di “irreperibilità/senza fissa dimora”.

Quali sono le conseguenze per il richiedente il bonus asilo nido in caso di irreperibilità?

Ecco le indicazioni dell’Inps.

Il bonus nido 2022

Il bonus asilo nido è una prestazione è riconosciuta dall’Inps su base annua ossia parametrato in undici mensilità, per:

  • il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché
  • l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 17 febbraio 2017, ha individuato le disposizioni attuative della norma.

Il bonus è pari a:

  • 3.000 euro, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000 euro;
  • 2.500 euro, con ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro;
  • 1.500 euro nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati e nel caso di ISEE discordante.

La domanda per il contributo può essere presentata dal genitore del minore nato o adottato che paga la retta dell’asilo nido. Nella domanda deve essere specificato l’Iban di accredito del bonus nido. Ci sono 5 modalità di pagamento.

Bonus nido 2022. Cosa succede se il richiedente è irreperibile?

Potrebbe accadere che il contribuente una volta presentata domanda risulti “irreperibile”.

Ebbene, a tal proposito valgono le indicazioni fornite dall’Inps con il messaggio n°689/2019.

In tale sede, l’Istituto di previdenza ha messo in evidenza come la residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento delle prestazioni di assegno di natalità (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017) e bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016); pertanto, tale requisito viene meno in meno in presenza della condizione di “irreperibilità/senza fissa dimora”.

Sul bonus asilo nido, con lo stesso messaggio l’Inps ha precisato che nel caso del bonus asilo nido, dunque:

  • la domanda non potrà essere acquisita e
  • al soggetto richiedente verrà restituito un avviso con la motivazione della mancata acquisizione.

Il contribuente viene invitato a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici.

Di recente, con il messaggio n°925/2022, l’Inps ha inoltre aggiunto che:

Se il richiedente risulta irreperibile negli archivi dell’Istituto, la disposizione di pagamento viene impedita e la rata di bonus eventualmente spettante viene messa in stato “contestata”. Tale situazione è comunicata tramite e-mail e sms al cittadino.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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