La Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023, mette nuove risorse a disposizione dell’Agevolazione Nuova Sabatini. Quando parliamo di Nuova Sabatini facciamo riferimento a quella misura che premia gli investimenti in beni strumentali anche industria 4.0. L’agevolazione opera attraverso l’erogazione di finanziamenti agevolati e di un contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi dovuti sugli stessi finanziamenti. Il contributo sugli interessi è calcolato considerando un tasso pari al 2,75%. Per gli investimenti “industria 4.0” il tasso considerato è pari al 3,575%.
La messa a disposizione di nuove risorse non è l’unica novità della Legge di bilancio in materia di nuova Sabatini 2023.
Vediamo nello specifico cosa cambia.
La nuova Sabatini
Innanzitutto, la Nuova Sabatini potrà contare su un incremento di risorse pari a 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le nuove risorse sono state stanziate al comma 414 della Legge di bilancio.
Tali risorse dovrebbero essere destinate tante agli investimenti ordinari tanto a quelli: 4.0, green o destinati alle strutture produttive del Sud (Nuova Sabatini Sud).
A tal proposito, si ricorda che la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020, ha previsto due nuove linee di intervento ossia la Sabatini green e la Sabatini Sud.
Nello specifico, quando si parla di Sabatini green si fa riferimento all’agevolazione in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
- a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
In tale caso, il contributo in conto impianti è pari a 3,575%.
La Sabatini Sud invece, è riconosciuta alle micro e piccole imprese che effettuano investimenti 4.0 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le regole operative per richiedere tali agevolazioni sono state fissate con decreto interministeriale del 22 aprile 2022. Di recente, con la circolare del 6 dicembre scorso, il Ministero delle imprese e del made in Italy, ha stabilito nello specifico la procedura per richiedere la Nuova Sabatini.
Più tempo per gli investimenti Nuova Sabatini
La Legge di bilancio non prevede solo nuovi fondi per la Nuova Sabatini.
Infatti, viene prorogato di sei mesi il termine, di norma di dodici mesi, per l’ultimazione degli investimenti. Tale novità riguarda gli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (comma 415). Nel complesso si avranno 18 mesi per completare l’investimento.
A tale fine, è presa in considerazione la data dell’ultimo titolo di spesa riferito al programma. Nel caso di operazione in leasing finanziario, rileva la data dell’ultimo verbale di consegna dei beni.
Si ponga attenzione al fatto che con la circolare del 6 dicembre è stato ribadito che il programma di investimento deve essere a monte avviato in data successiva – ossia in data non coincidente né antecedente – alla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, della domanda di accesso al contributo al soggetto finanziatore. Pena la revoca totale delle agevolazioni.
Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni:
- l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti, software o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
- sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma d’investimento.
Modulo RU e investimenti green
In caso di investimenti green, nel modulo per richiedere l’erogazione del contributo (modulo RU), il legale rappresentante o il procuratore dell’impresa beneficiaria deve, altresì, alternativamente dichiarare:
- il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo rilasciata o convalidata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare citata;
- che i beni rientranti negli investimenti green sono corredati da una delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo oppure da un’idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C, unitamente al possesso della/e dichiarazione/i liberatoria/e resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione/i sostitutiva/e di atto di notorietà attestante/i la/e predetta/e certificazione/i e/o autodichiarazione/i.
Dunque, massima attenzione nel seguire alla lettera tali indicazioni.