L’indennità di maternità non concorre al calcolo della perdita media di fatturato, da verificare ai fini del riconoscimento di tutti i contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19, c.d bonus partita iva.
A ribadirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 777/2021. Nel caso specifico la richiesta di chiarimento è stata presentata da una professionista in regime forfettario.
L’indennità di maternità
Il trattamento fiscale dell’indennità di maternità è stato messo nero su bianco con la circolare n° 17/E 2012.
In tale documento di prassi, l’Agenzia ha chiarito che, in base all’art.6 del DPR 917/86, TUIR:
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte,
- costituiscono redditi (da dichiarare) della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Rientrano in tali proventi anche le indennità sostitutive del reddito di impresa/professione, tra cui l’indennità per maternità. Peri forfetari l’indennità di maternità è si ricavo/compenso ma non rileva ai fini della verifica della soglia di 65.000 euro. Soglia di accesso/permanenza nel regime di favore.
Le indennità di maternità concorrono ai fini della verifica di perdita di fatturato per accedere ai contributi a fondo perduto Covid-19?
A tal proposito, una risposta è stata fornita dall’Agenzia delle entrata in data 11 novembre.
La risposta n° 777/2021: indennità di maternità e contributi a fondo perduto
La risposta n° 777/2021 prende spunto da apposita richiesta di interpello presentata da una professionista in regime forfettario. La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, riguarda la rilevanza dell’indennità di maternità ai fini del calcolo della perdita media di fatturato. Perdita da verificare ai fini dell’accesso ai vari contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19, c.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che in termini tecnici, l’indennità di fatturato non costituisce ricavo o compenso. Da qui:
anche se le somme di cui si tratta fossero state oggetto in via volontaria di fatturazione, le stesse non sono da includere nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni e neppure fra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la loro rilevazione tra le somme fatturate non sono riconducibili ad alcun compenso.
Ad ogni modo, in ipotesi rigetto o il ricalcolo al ribasso del contributo in argomento da parte dell’Agenzia delle entrate, l’istante potrà chiedere la revisione della decisione in autotutela, come specificato nella risoluzione n. 65/2020.