Le spese sostenute per la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici, danno diritto al bonus per i lavori al bagno (detrazione IRPEF del 50%).
La detrazione, ricordiamo, è da godere in 10 quote annuali di pari importo, con possibilità, per le spese 2020 e 2021, di optare per lo sconto in fattura o cessione del credito.
I lavori di ristrutturazione come manutenzione straordinaria
Tra i lavori edilizi effettuati su unità immobiliari esistenti che permettono al contribuente di godere della detrazione fiscale del 50% rientrano quelli di manutenzione straordinaria.
Si tratta di opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Sono esempi di interventi di manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne.
Bonus per i lavori al bagno: perché serve la CILA
Dunque, la realizzazione e miglioramento dei servizi igienici rappresentano interventi di manutenzione straordinaria. Come tali, pertanto i lavori che danno diritto al bonus per i lavori al bagno devono formare oggetto di CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), salvo che trattasi della sola sostituzione dei sanitari (vedi anche Lavori edili e bonus fiscali sulla casa: permessi ed autorizzazioni).
La CILA, infatti, è una comunicazione preventiva da farsi al comune di ubicazione dell’immobile per i seguenti interventi edilizi:
- lavori di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e risanamento conservativo, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio
- attività edilizie di cui alla Tabella A allegata al D. Lgs 222/2016 per le quali è prevista la CILA come regime amministrativo.
In tutti i casi deve trattarsi di interventi edilizi che non interessino parti strutturali dell’immobile (quali ad esempio, muri portanti, solai, scale, ecc.).
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