Bonus Pos: 30% delle commissioni addebitate, ma chi deve trasmettere i dati?

Un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
5 anni fa
1 minuto di lettura

In data 29 aprile 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento n. 181301/2020, dove vengono stabilite le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili relativamente al cosiddetto Bonus Pos.

A partire da quest’anno, tutti gli esercenti sono obbligati all’utilizzo del pos.

La Legge di Bilancio 2020 ha previsto un credito d’imposta per gli esercenti di piccole dimensioni sui costi delle commissioni per i pagamenti ricevuti tramite pos. Vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Cos’è il Bonus Pos?

L’articolo 22 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (decreto fiscale 2020) introduce un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziarie soggetti all’obbligo di comunicazione, nonché per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Ai fini dell’agevolazione, rilevano le commissioni addebitate agli esercenti in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire dal 1° luglio 2020. Il credito è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

 

Obbligo della comunicazione dei dati

Secondo quanto stabilito dal provvedimento sopra citato, sono obbligati alla comunicazione “i prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei consumatori finali, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione”.

Le informazioni trasmesse da questi soggetti includono:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di
  • riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali
  • nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento
  • riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di
  • operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

 

Potrebbe anche interessarti:

 

 

Articolo precedente

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio, offerte di maggio

bonus lotteria scontrini
Articolo seguente

Chiusura partita IVA: che fine fa il credito d’imposta RT non utilizzato?