Istituito il nuovo codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta del 30% sulle commissioni per i pagamenti elettronici (cosiddetto bonus pos).
Il nuovo codice è stato reso noto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 / E del 31 agosto 2020: “istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici – articolo 22 decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124”. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Bonus pos
Con la Legge di Bilancio 2020 è stato introdotto un credito d’imposta per gli esercenti di piccole dimensioni sui costi del pos, il cosiddetto “Bonus Pos”.
Gli aventi diritto potranno beneficiare del bonus pos a partire dal primo luglio 2020.
Il Bonus Pos, sostanzialmente, è un credito d’imposta per tutti gli esercenti con un volume d’affari inferiore a 400 mila euro, pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per i pagamenti con carte di credito, bancomat, carte prepagate ecc.
È possibile utilizzare tale credito esclusivamente in compensazione, dal mese successivo a quello in cui i relativi costi si riferiscono.
Gli esercenti che vorranno usufruire del Bonus Pos dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie per verificare se il credito d’imposta sia dovuto e in che misura.
Codice tributo
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il modello F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Il codice tributo da utilizzare è quello istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 48 del 31 agosto 2020:
- “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.