Bonus prima casa anche per chi ne possiede già una: chiarimenti delle Entrate su casi eccezionali ma neanche poi tanto

Nel caso di “un impedimento oggettivo e non prevedibile” è possibile fruire delle agevolazioni prima casa anche se si è in possesso di un altro immobile.
3 anni fa
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L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 1/2022, ha di fatto dichiarato che, in alcune circostanze, si può fruire delle agevolazioni “prima casa” anche se si è già in possesso di un altro immobile.
È il caso di una casa pre posseduta che sia stata dichiarata inagibile. Per la stessa Agenzia, siamo in presenza di “un impedimento oggettivo e non prevedibile, che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”.

Bonus prima casa, cos’è e a chi spetta

L’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” consente di pagare imposte ridotte sull’atto di acquisto di un’abitazione (non di lusso) in presenza di determinate condizioni.


Chi acquista da un privato deve versare un’imposta di registro del 2% (anziché del 9%) e le imposte ipotecaria e catastale pari a 50 euro ognuna.
Se invece il venditore è un’impresa, l’acquirente dovrà versare l’IVA, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4% (anziché al 10%) e le imposte di registro, catastale e ipotecaria pari a 200 euro ciascuna.
Non è possibile fruire di tali agevolazioni se il soggetto possiede un’altra casa nello stesso Comune del nuovo acquisto, oppure acquistata con le stesse agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Un’eccezione alla regola generale

L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 1/2022, ha di fatto sancito una deroga alla regola generale di cui sopra.
Citando alcuni documenti di prassi, la stessa Agenzia ha chiarito che se l’immobile viene dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, oppure sia stato oggetto di un decreto di sequestro e di dichiarazione di inagibilità da parte dell’Autorità competente in quanto sono venuti meno i requisiti igienico sanitari, strutturali, impiantistici ecc., si verifica, di fatto, “un impedimento oggettivo, non prevedibile, che comporta l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”.


Per tale motivo, sostanzialmente, si potrà beneficiare dell’agevolazione prima casa per l’acquisto del nuovo immobile, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla.

 

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