L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa. In particolare, è stato risolto il dubbio di un contribuente che ha trasferito la propria residenza all’estero subito dopo aver fruito del bonus. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Il quesito del contribuente, doppio trasferimento dopo poco tempo
L’istante è una persona straniera che ha dichiarato di essersi trasferito in Italia. Lo stesso ha acquistato un appartamento fruendo delle agevolazioni prima casa (pagando l’imposta di registro al 2 per cento e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro).
Il contribuente rappresenta di aver trasferito la propria residenza nel comune in cui è stato acquistato l’immobile (così come previsto dalla normativa), ma, subito dopo (per motivi legati al Covid) ha dovuto trasferire nuovamente la propria residenza all’estero.
Ciò posto, l’istante chiede se quest’ultimo trasferimento, dopo aver usufruito dell’agevolazione “prima casa”, possa comportare il pagamento dell’imposta di registro nella misura ordinaria (9 per cento anziché 2 per cento) e delle altre imposte. Ecco la risposta dell’Agenzia delle entrate.
Se cambio la residenza non si perde il diritto alle agevolazioni del bonus prima casa
Per l’Agenzia delle entrate, nel caso appena descritto, il contribuente non perde il diritto alla fruizione dell’agevolazione prima casa.
Citando alcuni documenti di prassi, la stessa agenzia dichiara quanto segue:
Una volta che l’acquirente abbia soddisfatto le condizioni previste dalla normativa, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione in argomento e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.
Ad ogni modo, si fa presente che:
“In caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici in argomento prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
Queste disposizioni, tuttavia, non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dalla vendita dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.