Il decreto Sostegni bis ha introdotto il c.d. bonus prima casa under 36, ossia agevolazioni fiscali in favore dei giovani fino a 36 anni (con ISEE non superiore a 40.000 euro) ed acquirenti di una “prima casa” nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (la legge di bilancio potrebbe prevedere una proroga).
Cos’è il bonus prima casa under 36
Il bonus prima casa under 36 si concretizza nell’esenzione dalle imposte dovute a fronte dell’acquisto della prima casa. In dettaglio, per chi ha i requisiti è previsto:
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta)
- esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Affinché trovino applicazione tali benefici fiscali è necessario che l’acquirente:
- abbia un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui
- non abbia compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa”
- rispetti in capo a se i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro).
Inoltre è necessario che si tratti di atti di compravendita stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (anche se come dovrebbe esserci proroga nella manovra di bilancio).
Come utilizzare il credito IVA
Tra le agevolazioni riguardanti il bonus prima casa under 36 rientra il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta).
In come modo poi si potrà utilizzare questo credito?
Il legislatore prevede tre diverse modalità di utilizzo, ossia:
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato (ad esempio per un acquisto avvenuto a dicembre 2021, l’utilizzo potrà avvenire nel Modello Redditi/2022)
- utilizzato in compensazione tramite modello F24.
In quest’ultimo caso occorre utilizzare il codice tributo “6928”, istituito con la Risoluzione n. 62/E del 2021.
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